COVID-19 e d.l. 8 aprile 2020 n. 23: stop di 64 giorni a tutti i processi

14 Aprile 2020

Il Decreto Legge sostegno liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n. 23, in G.U. 8 aprile 2020 n. 93) proroga all'11 maggio 2020 la sospensione legale dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare e ridisegna il processo civile ai tempi dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Mai si era vista dal dopoguerra in poi una così lunga pausa della giustizia.

Decreto Legge sostegno liquidità

Il Decreto Legge sostegno liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n. 23, in G.U. 8 aprile 2020 n. 93) - recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e, cioè, il 9 aprile 2020 n. 23 - prevede:
- misure di accesso al credito per le imprese (Capo I, artt. 1 - 3);
- misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 (Capo II, artt. 4 - 14);
- disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (Capo III, artt. 15 - 17);
- misure fiscali e contabili (Capo IV, artt. 18 - 35);
- disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (Capo V, artt. 36 e 37);
- disposizioni in materia di salute e lavoro (Capo VI, artt. 38 - 41).
Gli ultimi tre articoli, seppur formalmente rientrano nel Capo VI, nulla hanno a che vedere con le materie di salute e lavoro ed, invece, riguardano rispettivamente:
- il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (art. 42);
- le disposizioni finanziarie (art. 43);
- l'entrata in vigore (art. 44).

Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali
L'art. 36 - recante “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare” - comma 1, prevede:
- la proroga all'11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile (oltre che penale, tributaria e militare), già fissata al 15 aprile 2020 dall'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- il differimento al 12 maggio 2020 dell'inizio del periodo cuscinetto, già fissato al 16 aprile 2020 dall'art. 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- l'estensione ai procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale delle controversie della proroga della sospensione dei termini processuali, già estesa a detti procedimenti dall'art. 83, comma 20, D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
L'art. 36, comma 2, inserisce, per i soli procedimenti penali, un'eccezione alla regola generale della sospensione processuale dei termini, prevedendo la non applicabilità ai quei procedimenti in cui nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 scadono i termini per la custodia cautelare, ex art. 304 c.p.p.
L'art. 36, comma 3, inserisce, per i soli procedimenti disciplinati dal codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104), una diversa e più breve sospensione processuale dei termini dal 16 aprile al 3 maggio 2020 ma soltanto per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 3, D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
L'art. 36, comma 4:
- con il primo alinea estende la proroga all'11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali in materia di giustizia contabile;
- con il secondo alinea prevede il differimento al 12 maggio 2020 dell'inizio del periodo cuscinetto, già fissato al 15 aprile 2020 dall'art. 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020 n. 18; conseguentemente nel periodo che va' dal 16 aprile al 30 giugno 2020 tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale che in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
L'art. 37 - recante “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”, composto da un solo comma che termina con un punto e virgola (che lascia presumere un successivo comma, invece, non inserito) - prevede la proroga al 15 maggio 2020 (che è data successiva a quella dell'11 maggio 2020, prevista per la sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare) della sospensione dei termini in materia di procedimenti amministrativi (e non dei processi regolati dal codice del processo amministrativo), già fissata al 15 aprile 2020 dall'art. 103, comma 2 e 5, D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Quadro aggiornato del processo civile ai tempi dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Alla luce delle novità del Decreto Legge sostegno liquidità questo è il quadro aggiornato del processo civile ai tempi dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Udienze

Le udienze di tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (artt. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, primo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).

Sospensione dei termini processuali

I termini processuali di tutti i procedimenti civili - tranne le eccezioni di cui si dirà nel paragrafo che segue - sono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e, quindi, per 64 giorni e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione e, cioè, dal 12 maggio 2020 (artt. 83, comma 2, primo alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, primo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
Sono quindi esemplificativamente sospesi i termini (senza alcuna pretesa di completezza e/o esaustività) per:
- la proposizione delle domande giudiziali (ricorso, atto di citazione, chiamata in causa del terzo, intervento volontario);
- l'iscrizione sul ruolo della cause;
- la costituzione in giudizio;
- il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- l'invio delle bozze di C.T.U. e delle note di replica alle bozze di C.T.U., di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.;
- il deposito delle C.T.U., di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.;
- il deposito di memorie autorizzate, comparse conclusionali e note di replica;
- il deposito di sentenze;
- la proposizione di impugnazioni (regolamento di competenza, opposizione, appello, ricorso per cassazione, revocazione);
- la riassunzione dei giudizi sospesi ed interrotti;
- la riassunzione dei giudizi innanzi al giudice competente ed in sede di rinvio;
- la proposizione dei procedimenti esecutivi.
Ove il decorso del termine processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è differito alla fine del periodo di sospensione (artt. 83, comma 2, terza alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, primo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
Nel caso in cui i termini processuali sono a ritroso e ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, il giudice deve differire l'udienza e le attività da cui decorrono in modo da consentirne il rispetto (artt. 83, comma 2, quarto alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, primo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
In questa fattispecie ricade l'ipotesi, unica nello scenario del processo civile, di iscrizione sul ruolo della causa davanti al Giudice di Pace ove la data indicata nell'atto di citazione ricade nel periodo di sospensione dei termini processuali.
In tal caso, infatti, il termine per l'iscrizione sul ruolo della causa decorre a ritroso dalla data di udienza e, pertanto, deve ritenersi possibile l'adempimento dopo la fine del periodo di sospensione dei termini.
In questo caso:
- il cancelliere deve accettare l'iscrizione sul ruolo della causa analogamente alle fattispecie di atto di citazione senza data di prima comparizione e atto di citazione con data di prima comparizione pregressa (e già trascorsa);
- il giudice, in caso di mancata costituzione del convenuto, deve rilevare la nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius, ex art. 164, comma 1, c.p.c. ed ordinare all'attore la rinnovazione della citazione, ex art. 164, comma 2, prima previsione c.p.c. (norma applicabile anche ai giudizi innanzi al giudice di pace per il rinvio operato dall'art. 311 c.p.c.); la rinnovazione della citazione comporta la sanatoria ex tunc dei vizi della domanda, ex art. 164, comma 2, seconda previsione c.p.c.
Alternativa a tutto ciò, nel caso in cui vuoi il cancellerie non accetti l'iscrizione sul ruolo della causa, vuoi l'attore voglia evitare rischi di diverse e restrittive interpretazioni giurisprudenziali, è la riassunzione del giudizio non iscritto sul ruolo.

Eccezioni

Le precedenti disposizioni (rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini processuali) non si applicano ai seguenti casi:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, di cui all'art. 35 L. 23 dicembre 1978 n. 833;
- procedimenti relativi alla richiesta di interruzione della gravidanza, di cui all'art. 12 L. 22 maggio 1978 n. 194;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti relativi alla sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.;
- procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado, di cui all'art. 373 c.p.c.;
- tutti i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in questo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (art. 83, comma 3, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
I capi degli uffici giudiziari, nel periodo di sospensione dei termini processuali e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, possono adottare le misure per lo svolgimento delle attività (art. 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che sono quelle previste dal successivo comma 7, lettere a, b, c, d, e, f, h e di cui si dirà nel paragrafo che segue.
Per gli avvocati che hanno l'opportunità e la fortuna di operare in fori diversi è indispensabile, in questo momento emergenziale, la conoscenza dei provvedimenti adottati dai capi di ciascun ufficio giudiziario ove operano.
Questi i provvedimenti adottati dai capi di alcuni uffici giudiziari (in ordine rigorosamente alfabetico), che trovate in allegato:
- Tribunale di Cagliari;
- Tribunale di Como;
- Tribunale di Firenze;
- Tribunale di Milano;
- Tribunale di Napoli;
- Tribunale di Palermo;
- Tribunale di Pisa;
- Tribunale di Reggio Emilia;
- Tribunale di Roma;
- Tribunale di Trapani.

Periodo cuscinetto

I capi degli uffici giudiziari, per il periodo cuscinetto compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sentiti sia l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione che il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (artt. 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, secondo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
I capi degli uffici giudiziari, per assicurare tali finalità, possono adottare le seguenti misure:
«a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» (art. 83, comma 7, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, nelle more, con provvedimento del 10 marzo 2020 ha individuato i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle udienze civili (e delle udienze penali) in attuazione di quanto previsto dall'analoga previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. f) e 7 D.L. 8 marzo 2020 n. 18.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 e, cioè, per 114 giorni, ma soltanto nell'ipotesi in cui i provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari precludano la presentazione della domanda giudiziale (art. 83, comma 8, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).


Legge Pinto ed equa riparazione

Il periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 non si considera ai fini del computo dell'irragionevole durata del processo e della conseguente maturazione del diritto all'equa riparazione, di cui all'art. 2 L. 24 marzo 2001 n. 89 (art. 83, comma 10, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).


Deposito degli atti introduttivi dei giudizi

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 gli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, devono essere depositati esclusivamente mediante modalità telematiche (art. 83, comma 11, primo alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Tale disposizione:
- si applica agli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti, di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 (Tribunale e Corte di Appello);
- non si applica, di converso, agli uffici che non hanno la stessa disponibilità (Giudice di Pace e Suprema Corte di Cassazione).

Contributo unificato e anticipazione forfettaria

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 il contributo unificato, di cui all'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e l'anticipazione forfettaria, di cui all'art. 30 del medesimo decreto, relativi al deposito degli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti, di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, sono pagati esclusivamente con sistemi telematici anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (art. 83, comma 11, secondo alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Sospensione dei termini di mediazione e negoziazione assistita

I termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti:
- di mediazione, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
- di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162;
- di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;
sono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 in caso di contemporanea sussistenza di due condizioni:
(-) che siano stati promossi entro il 9 marzo 2020;
(-) che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (artt. 83, comma 20, primo alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, terzo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
I termini di durata massima dei medesimi procedimenti sono conseguentemente sospesi per lo stesso periodo (artt. 83, comma 20, secondo alinea D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, terzo alinea D.L. 8 aprile 2020 n. 23).


Osservazioni conclusive

L'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 impone, a parte poche eccezioni, un prolungamento della pausa forzata dell'ordinaria attività giudiziaria che era già in atto dal 9 marzo 2020.
Tale lunghissima pausa forzata comporta e comporterà inevitabilmente un inutile spreco di risorse atteso che:
- i magistrati - a parte l'arretrato che potranno certamente azzerare (ma solo quello telematico e non certo quello cartaceo per la necessità di avere a disposizione il relativo fascicolo, cartaceo, appunto, che giace in cancelleria ove è sconsigliata o, talvolta, vietata la loro presenza) ed i pochi procedimenti monitori iscritti sul ruolo in questo periodo sui quali potranno provvedere direttamente dalla loro consolle - saranno costretti a stare fermi in “ferie forzate”;
- gli addetti alle cancellerie saranno costretti ad attività non utile alla celerità dei processi quali la comunicazione alle parti processuali con modalità telematiche dei rinvii d'ufficio di tutti i numerosissimi processi;
- gli avvocati saranno costretti - in misura proporzionale alle dimensioni del loro studio e del relativo carico di lavoro - ad attività non funzionale alla trattazione dei processi e non utile alla celerità degli stessi quale:
(-) lettura, scarico e stampa delle numerose comunicazioni di rinvio d'ufficio dei processi;
(-) gravoso onere di aggiornamento dei fascicoli, agende cartacee e telematiche, di riscadenziamento di attività processuali (che abitualmente era svolto dai collaboratori, ora certamente non presenti in studio nella stragrande maggioranza dei casi) quali notifiche di domande, chiamate in causa, notifiche di ricorsi e decreti, notifiche di citazioni a testi ed interrogatori formali, invio di note alle bozze di CTU, deposito di memorie istruttorie e conclusionali, ritiri e depositi di fascicoli di parte, notifiche di sentenze, notifiche di impugnazioni, ecc., che è attività che, nella maggior parte dei casi, non può prescindere dallo studio delle singole cause;
(-) gravoso onere di aggiornamento dei clienti vuoi a mezzo telefono, vuoi via mail (è impensabile in questo momento storico un aggiornamento tradizionale a mezzo lettera raccomandata).
Tale lunghissima pausa forzata comporterà, pertanto, un inevitabile rallentamento di tutti i (già lenti) procedimenti che metterà certamente in crisi il settore giustizia.


Proposta operativa

Eliminare quest'anno la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° agosto al 31 agosto) per recuperare il tempo perduto.

*Fonte: www.ridare.it

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