Fallimento del socio di società di persone: peculiarità e profili operativi

Alberto Molgora
15 Aprile 2020

A quali adempimenti è tenuto il curatore del fallimento di una società di capitali che figura, a sua volta, quale socio di una società di persone?

A quali adempimenti è tenuto il curatore del fallimento di una società di capitali che figura, a sua volta, quale socio di una società di persone? Quali pretese possono legittimamente avanzare, nei confronti del fallimento, i creditori della società partecipata in bonis?

Riferimenti normativi

Se, a mente dell'art. 147 della Legge Fallimentare, il fallimento di una società di persone comporta, in estensiva, anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili – pur se non persone fisiche – non può certamente ritenersi operare il contrario.

Infatti, il fallimento del socio di una società di persone, sia esso illimitatamente responsabile o meno, non impatta sullo status della società partecipata, comportando, “in automatico”, l'esclusione ex lege del socio fallito dalla compagine sociale della predetta società, giusto il disposto dell'art. 2288 c.c.; rilevante, al riguardo, la necessità di evitare ab origine un aggravio di oneri a carico della massa in conseguenza dei profili di responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata che tipicamente caratterizzano il socio di una società di persone.

In tali circostanze, alla procedura fallimentare compete il diritto di vedersi liquidata la quota di partecipazione ex art. 2289 c.c., tenuto conto dell'effettiva consistenza del patrimonio della società partecipata al momento dell'uscita del socio escluso (Cass., n. 12306 del 18.03.15).

Riferimenti operativi

Oltre ad attivarsi sul fronte “attivo” a tutela del diritto alla liquidazione della quota di partecipazione spettante alla massa, il curatore fallimentare del socio escluso dovrà gestire con particolare attenzione le peculiarità proprie del passivo della procedura.

Infatti, laddove la fallita abbia rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile della propria partecipata, i creditori di quest'ultima avranno certamente diritto di presentare domanda di ammissione al passivo del fallimento del socio. In tale contesto, si renderà necessario, in primis, accertare che titolo e/o causa della pretesa creditoria posta alla base della domanda di ammissione de qua risultino anteriori alla sentenza dichiarativa; si dovrà infatti tassativamente escludere dal passivo fallimentare qualsivoglia pretesa del creditore della società partecipata afferente il lasso temporale successivo all'apertura della procedura concorsuale, attesa la mancanza di alcuna responsabilità in proposito a carico del socio, giacché escluso ex lege dalla compagine sociale del debitore in conseguenza dell'intervenuto fallimento.

Inoltre, laddove il fallimento riguardi il socio di una s.n.c. ovvero di un socio accomandatario di s.a.s., ai fini dell'ammissione al passivo delle pretese creditorie vantate nei confronti della società partecipata opera il beneficio della cd. preventiva escussione di cui agli artt. 2304 e 2313 c.c.; di conseguenza, il creditore della società di persone è tenuto a dimostrare agli Organi della procedura, oltre alla bontà giuridica della propria pretesa,di avere dapprima tentato di escutere il patrimonio della predetta società – obbligata principale – pena l'ammissione al passivo del credito di specie con riserva ex art. 96 L.Fall., condizionatamente all'avvenuta dimostrazione della suddetta preventiva infruttuosa escussione.

La curatela del socio escluso dovrà altresì attentamente considerare se, in conseguenza dell'esclusione ex lege della fallita dalla compagine sociale della società partecipata, si sia o meno verificata una causa di scioglimento di quest'ultima, come tipicamente accade in ipotesi di fallimento di una società che all'epoca rappresentava l'unico socio della società di persone, nelle more della ricostituzione della pluralità dei soci.

In tale contesto, è opportuno che la curatela si attivi senza indugio onde fare accertare giudizialmente l'avvenuta causa di scioglimento della società di persone ai fini della nomina di un liquidatore.

Infatti, in tali circostanze, lo svolgimento di un'ordinata procedura liquidatoria della società di persone, oltre a tutelare il diritto alla liquidazione della quota vantato dalla procedura, rileva altresì, nell'interesse della massa dei creditori della fallita, ai fini della composizione del passivo fallimentare. Più precisamente, quanto maggiore e più proficuo risulterà il soddisfacimento dei creditori della partecipata nell'ambito di un'ordinata procedura liquidatoria, tanto minori e residuali risulteranno le pretese dei creditori de quibus nell'ambito del passivo del fallimento del socio escluso, il quale, come innanzi precisato, risponde in via solidale e sussidiaria delle obbligazioni della partecipata sorte sino alla sentenza dichiarativa.

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