Sospensione per l‘avvocato che procede all'ascolto di un minore senza previo consenso del genitore

Redazione scientifica
15 Aprile 2020

Le Sezioni Unite hanno ritenuto legittima la sanzione della sospensione irrogata dal CNF nei confronti di un avvocato che ha proceduto all'ascolto di un minore senza ottenere previamente il consenso del padre, unico affidatario dello stesso. In tale condotta, i Giudici hanno ravvisato una violazione delle cautele previste dalle Convenzioni internazionali e dalle norme interne in tema di audizione del minore, soprattutto nel caso di specie, ove il contenuto del colloquio aveva ad oggetto dichiarazioni lesive della posizione giuridica del soggetto esercenti la responsabilità genitoriale.

Colloquio con un minore. Il CNF confermava quanto deciso dal COA di Venezia e sospendeva un avvocato dall'esercizio della professione per 6 mesi. La pena veniva inflitta al professionista poiché egli aveva ricevuto nel proprio studio un minorenne (di diciassette anni) insieme alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità, e aveva effettuato, dopo aver conferito con il minore, una comunicazione direttamente al padre del minore senza rivolgersi al suo legale. Il Consiglio Nazionale Forense, nel sospendere l'avvocato, osservava che da un lato quest'ultimo fosse consapevole che il minore fosse affidato in via esclusiva al padre, dall'altro che in ogni caso avrebbe dovuto evitare di avviare il colloquio.
Avverso la decisione propone ricorso l'avvocato lamentando l'illogicità della motivazione, derivante dal fatto che la decisione sarebbe in contrasto con l'incolpazione, avente come oggetto solo l'omessa comunicazione al legale del padre della decisione di procedere all'ascolto del minore.

Violazione delle norme sull'ascolto del minore. I Giudici, ritenendo infondata la censura, ricordano che le Sezioni Unite (n. 8313/19) hanno già avuto modo di affermare, in tema di obbligo di specificità della contestazione nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, che «le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio dei diritti di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica». Ribadito questo, la Suprema Corte rileva che alla luce dell'attenuazione dell'obbligo di specificità della contestazione deve escludersi che nel caso di specie vi sia contrasto tra contestazione e accertamento della responsabilità disciplinare. Precisano i Giudici che l'avvocato non ha osservato le cautele previste dalle Convenzioni internazionali e dalle norme interne in tema di audizione del minore, specie ove il contenuto del colloquio abbia ad oggetto dichiarazioni potenzialmente lesive della posizione giuridica del genitore esercente la responsabilità.
alla luce di questo il ricorso viene rigettato.

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