Sussistenza e prova della supersocietà di fatto, presupposti del fallimento in estensione
15 Aprile 2020
La sussistenza di una società di fatto presuppone che i presunti soci pongano in essere, in modo continuativo e sistematico, degli atti che rivelino a volontà degli stessi di operare in comune per raggiungere uno scopo sociale; presuppone, quindi, l'effettiva compartecipazione dei soci, secondo il modello normativo dell'art 2247 c.c. La sussistenza di una supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme all'interesse dei soci. Il mero utilizzo, da parte delle due società, di un medesimo immobile e l'utilizzo di un ufficio comune non possono essere considerati un conferimento tale da assurgere ad elemento costitutivo di un fondo comune di una società. E' possibile dichiarare il fallimento di una società di fatto, anche quando nella sua compagine societaria vi siano società di capitali. Nell'ipotesi di fallimento in estensione, di cui all'art. 147, comma 5, l.fall., il giudice deve accertare sia l'esistenza di una società di fatto cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, dal momento che il fallimento della società di fatto è il presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Per dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una supersocietà di fatto non è sufficiente un accertamento incidentale della ricorrenza fra gli stessi e il fatto di una c.d. supersocietà di fatto, essendo comunque necessario provare l'insolvenza della società stessa. |