Decreto Liquidità: i chiarimenti delle Entrate sulle principali misure fiscali
15 Aprile 2020
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 9/E del 13 aprile, ha fornito i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal c.d. Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020). Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell'IVA dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020. Con riferimento all'ambito di applicazione della misura prevista dall'art. 18, la Circolare chiarisce che rientrano tra i beneficiari anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile, nonché gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d'impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente, nell'attesa che diventi operativo il registro unico del Terzo Settore.
Acconti Irpef, Ires, Irap. L'art. 20 del Decreto si occupa degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive: al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria da COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, si consente la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. La Circolare, oltre a fornire indicazioni sull'ambito applicativo della misura, analizza alcune ipotesi in tema di ravvedimento operoso e acconti successivi a quelli di giugno 2020.
La Circolare illustra, inoltre, a quali condizioni opera la sospensione dei versamenti. Nel caso di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, ad esempio, gli enti l'ente potranno usufruire della sospensione dei versamenti al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d'impresa. La Circolare si occupa anche della rimessione in termini per i versamenti nei confronti della PA, dei termini di consegna e trasmissione telematica della certificazione unica 2020, nonché di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29). |