Responsabilità medica: tutti gli elementi fondamentali per ritenere sussistente il rapporto di causalità tra omissione ed evento
16 Aprile 2020
Il caso. Confermata in secondo grado, la decisione del Tribunale condannava un medico alla pena sospesa di 1 anno di reclusione e al risarcimento dei danni alle parti civili, poiché nello svolgimento della sua professione, cagionava il decesso di una paziente a causa di insufficienza cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per trombosi venosa profonda, con colpa consistita in imprudenza e negligenza, ovvero nell'omessa prescrizione e somministrazione di adeguata terapia che, se somministrata tempestivamente, avrebbe potuto scongiurare la morte. L'imputata, tramite difensore, propone così ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione avente ad oggetto il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 40 c.p. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità.
Nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso.Innanzitutto, i Supremi Giudici ribadiscono che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, «ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica», pertanto esso si configura solamente se si accerti che, ipotizzando come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa, l'evento non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca posteriore o con minore intensità lesiva; mentre l'insufficienza, l'incertezza e la contraddittorietà del nesso causale tra condotta ed evento, ossia il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori che interagiscono nella produzione dell'evento lesivo, comportano l'esito assolutorio del giudizio. Ed inoltre, il meccanismo contro-fattuale, fondamentale per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta umana, nel caso di specie l'effetto salvifico della cura omessa, si fonda non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche su significative contingenze del caso concreto, come l'andamento della patologia già accertata, quale sia l'efficacia delle terapie o ancora quali siano i fattori che influenzino il successo degli sforzi terapeutici. Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno, ineccepibilmente, escluso un decorso alternativo ed imprevedibile; e, quanto all'effetto salvifico della condotta omessa (prescrizione dell'eparina), e sono gli stessi giudici del merito ad ipotizzare come realizzata la condotta doverosa omessa, con la somministrazione alla paziente di eparina, riducendosi così il rischio del verificarsi della complicanza. Per il resto, la motivazione dei primi gradi di giudizio risulta, appunto, lacunosa nella parte in cui si limita ad affermare la sussistenza del nesso causale alla luce del solo dato statistico ed astratto, prescindendo completamente dalla situazione concreta. Da qui l'accoglimento, da parte della Suprema Corte, della censura in esame.
|