Escluso un diritto di successione automatica nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica

Redazione scientifica
17 Aprile 2020

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione. In caso di morte dell'assegnatario si verifica dunque la cessazione dell'assegnazione-locazione con ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente.

La vicenda. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di subentro nell'assegnazione in un alloggio dell'Azienda Territoriale Residenziale Pubblica (ATER) del Comune di Roma avanzata dall'attrice in qualità di figlia dell'originario assegnatario deceduto. La donna aveva infatti fatto rientro nell'alloggio dopo il decesso anche della madre e la separazione dal marito. La decisione è stata ribaltata dalla Corte d'Appello. La donna ha impugnato la sentenza in cassazione.

Assegnazione e non successione. Il ricorso non trova accoglimento in quanto la Corte d'Appello risulta aver correttamente applicato i principi in tema di edilizia residenziale pubblica secondo cui l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, con la conseguenza che in caso di morte dell'assegnatario si verifica la cessazione dell'assegnazione-locazione con ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente. Quest'ultimo potrà quindi procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione eventualmente a favore di soggetti conviventi o titolari di altro titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12, d.P.R. n. 1035/1972. Non è infatti configurabile un diritto al subentro automatico nell'assegnazione per effetto delle vicende successorie.
La Corte aggiunge inoltre che i requisiti richiesi dalla legge Regione Lazio n. 12/1999 ai fini dell'assegnazione (tra cui la mancanza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza, quando diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazione, su beni patrimoniali di valore superiore al regolamento di cui all'art.1 7, comma 1) risultavano insussistenti nel caso in esame (la donna era infatti proprietaria di immobili in Siracusa, città dove lavorava e abitualmente risiedeva, per far ritorno a Roma solo nei fine settimana).