Consob vieta vendite allo scoperto e adotta un regime di trasparenza rafforzata

17 Aprile 2020

La Consob, con delibere 21303 e 21304 del 17 marzo 2020, ha adottato provvedimenti per contenere la volatilità dei mercati finanziari e per rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società italiane quotate in Borsa e ha introdotto in via temporanea un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società quotate.

La Consob, con delibera 21303 del 17 marzo 2020, ha adottato provvedimenti per contenere la volatilità dei mercati finanziari e per rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società italiane quotate in Borsa. Tali misure, in vigore dal 18 marzo 2020, si sono rese necessarie alla luce delle forti turbolenze innescate dalla pandemia da Covid-19.

La Consob ha, quindi, introdotto un divieto alle posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste) ai sensi dell'art. 20 del regolamento europeo 236/2012, dopo aver ricevuto parere positivo dall'ESMA. Il divieto, per la prima volta, si applica a tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano.

Il divieto fa seguito a quelli già adottati per le sedute del 13 e del 17 marzo 2020 e durerà 3 mesi.

Nella stessa data, la Consob, con delibera 21304, ha anche deciso di introdurre in via temporanea un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato diffuso.

Il provvedimento fissa, ferme restando le soglie già previste dalla normativa vigente, soglie inferiori al superamento delle quali scatta l'obbligo di comunicare la partecipazione nelle quotate. La delibera ha effetto sulle 48 società quotate al mercato telematico azionario di Borsa Italiana, indicate nell'elenco allegato al provvedimento Consob e individuate secondo una griglia di criteri che fa riferimento ad una capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e agli assetti proprietari (sono escluse le società controllate di diritto).

La nuova soglia è fissata all'1% per le società non PMI (Sezione A dell'elenco) e al 3% per le PMI (Sezione B dell'elenco). Anche coloro che alla data di entrata in vigore della delibera detengono partecipazioni superiori alle nuove soglie e inferiori a quelle previste dall'art. 120, comma 2, del Tuf devono darne comunicazione alla Consob entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.

La delibera entra in vigore il 18 marzo 2020 e ha validità di 3 mesi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.