Sul diritto del condomino ad ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili
20 Aprile 2020
Negato l'esame dei documenti. Un condomino domandava al Tribunale l'annullamento della delibera assembleare assunta dal Condominio, essendogli stato negato il diritto ad esaminare la documentazione contabile, sulla base della quale era stata adottata la delibera di approvazione del consuntivo e del bilancio preventivo. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda rilevando che dagli atti non risultava che fosse stata impedita al condomino l'analisi della documentazione. La decisione veniva impugnata dall'istante davanti alla Corte d'Appello, la quale rigettava il gravame ritenendo tardiva la richiesta di visione documentale, avanzata dal condomino ad un giorno dalla data fissata per l'assemblea.
Diritto del condomino. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che il condomino è stato regolarmente convocato per l'assemblea con raccomandata semplice ed egli ha richiesto per iscritto all'amministratore di visionare i documenti a ridosso dell'assemblea (nello specifico il giorno prima). Secondo la Corte d'Appello, i tempi della richiesta non avrebbero permesso la visione dei documenti contabili prima dell'assemblea e un eventuale esame della documentazione avrebbe ostacolato l'attività id amministrazione, comportando il rinvio dell'assemblea. Tuttavia, osservano i Giudici, la Corte territoriale ha trascurato il fatto che, secondo principio giurisprudenziale, «il condomino ha senz'altro diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministrazione di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati». Pertanto, quando il condomino richieda l'accesso alla documentazione contabile al fine di partecipare consapevolmente all'assemblea, l'onere di provare l'inesigibilità della richiesta spetta all'amministratore e, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Codominio.
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