Licenziamento per g.m.o. e precedente violazione dell'art. 2103, c.c.

20 Aprile 2020

Qualora sia stata accertata l'effettiva soppressione del posto di lavoro, può incidere sulla legittimità del recesso datoriale per g.m.o. il fatto che il dipendente licenziato sia stato adibito alle mansioni relative al posto soppresso in violazione dell'art. 2103, c.c.?

Qualora sia stata accertata l'effettiva soppressione del posto di lavoro, può incidere sulla legittimità del recesso datoriale per g.m.o. il fatto che il dipendente licenziato sia stato adibito alle mansioni relative al posto soppresso in violazione dell'art. 2103, c.c.?

Nell'accertare la legittimità di un licenziamento per g.m.o., il giudice è tenuto ad accertare l'esistenza o meno di ciascuno degli elementi legittimanti il recesso datoriale, e dunque dell'effettiva attuazione di un processo di riorganizzazione e/o riassetto produttivo, del nesso di causalità fra tale mutamento e la soppressione del posto di lavoro, nonché dell'impossibilità di ricollocare il dipendente all'interno dell'impresa (c.d. repechage).

Sul punto, secondo la giurisprudenza, laddove venga accertato che, prima del licenziamento, il lavoratore è stato adibito a mansioni differenti da quelle per le quali lo stesso era stato assunto, l'eventuale soppressione del posto, assegnato in violazione dell'art. 2103, c.c., non potrebbe costituire idonea giustificazione del licenziamento, dovendosi escludere che tale “fatto” possa ritenersi teleologicamente connesso al recesso datoriale.

Tale evidente mancanza di un nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed il licenziamento consentirebbe, inoltre, la riconduzione della fattispecie concreta nell'area della “manifesta insussistenza del fatto”, con le connesse conseguente sul piano della tutela del dipendente licenziato.

Si veda: Cass., sez. lav., 3 febbraio 2020, n. 2366.

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