La disciplina della Cassa integrazione per i lavoratori agricoli tra CISOA per Covid-19 e Cassa in deroga
20 Aprile 2020
Il regime di cassa integrazione dei lavoratori agricoli
Come noto, con il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, meglio conosciuto come decreto “Cura Italia”, il legislatore al fine di garantire ai lavoratori e alle imprese il necessario sostegno economico ha predisposto una specifica causale per la cassa integrazione ordinaria, semplificandone la procedura di accesso ed i requisiti, ed ampliato la platea dei beneficiari dell'ammortizzatore sociale in parola attraverso la cassa integrazione in deroga, destinata ad applicarsi a tutti quei soggetti non coperti da una specifica tutela, tra cui spiccano anche i datori di lavoro agricoli. Per il resto, il governo non ha speso nessuna altra parola circa la gestione della cassa integrazione agricola.
Le prime indicazioni più dettagliate in materia sono state infatti fornite dall'Inps attraverso la circolare numero 47 del 28 marzo 2020 ed il messaggio dell'8 aprile 2020.
Dunque, il legislatore ha disposto all'art. 19 del Cura Italia un regime di cassa integrazione ordinaria derogatorio in parte della disciplina di cui al d.lgs. n. 148 del 2015 senza tener conto che quest'ultimo per i lavoratori agricoli all'art. 18, rubricato “Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo”, ha previsto il mantenimento in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della l. 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni. Ne consegue che la disciplina dell'integrazione salariale per le imprese agricole trova la propria fonte in tale normativa, la quale prevede un regime in parte differente rispetto a quello disposto dal d.lgs. n. 148 del 2015. Ebbene, nell'art. 19 del d.l. n. 18 del 2020 ad essere derogata è esplicitamente solo la disciplina generale in materia di cassa integrazione senza espliciti rinvi alla normativa vigente per gli agricoli.
Le differenze principali tra CIGO e CISOA, (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli), si riscontrano, per lo più, con riferimento al requisito di anzianità di servizio ed ai soggetti beneficiari, oltre che alla durata complessiva del trattamento.
I primi sono individuati negli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato. Tali sono i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Ne consegue che l'erogazione del trattamento di integrazione viene effettuata con riserva di successiva verifica del prescritto requisito di occupazione e di contribuzione annuo. Deve poi ormai ritenersi supera la problematica concernente il riconoscimento del trattamento anche agli impiegati ed ai quadri, ammessi pacificamente all'integrazione. Infine, l'art. 2 del d.lgs. n. 148 del 2015 ha esteso la tutela anche agli apprendisti. Devono poi ritenersi destinatari di tutela i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
Per quel che concerne l'aspetto della durata del trattamento d'integrazione salariale agricola lo stesso, diversamente da quanto stabilito dal d.lgs. n. 148 del 2015, copre un massimo di 90 giornate annuali. L'integrazione salariale è inoltre prevista solamente in caso di sospensione del rapporto e non già di riduzione lavorativa.
Per quanto attiene alle causali la dizione dell'art. 8 della l. n. 457 del 1972 risulta decisamente ampia posto che oltre all'indicazione specifica delle “intemperie stagionali”, prevede poi genericamente “altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori”, nei quali è stata fatta rientrare, correttamente, la causale per Covid 19.
Tale il quadro generale in materia di CISOA. La CISOA Covid-19
Nell'ambito della formula contenuta nell'art. 8 della l. n. 457 del 1972: “non imputabili al datore di lavoro” è stata individuata la causale Covid-19, ai sensi dell'art. 19 del decreto Cura Italia.
Posto che il legislatore dell'urgenza non ha disciplinato nello specifico la cassa integrazione agricola, pur essendo caratterizzata da un regime giuridico derogatorio rispetto a quello di cui al d.lgs. n. 148 del 2015, è stato l'Inps a fornire le prime indicazioni operative con la circolare n. 47/2020 ed il successivo messaggio n. 1541 dell'8 aprile specifico per la categoria agricola.
L'ente previdenziale, in particolare, nell'ultimo chiarimento ha indicato nel dettaglio le aziende ammesse a richiedere il benefico fornendone un elenco dettagliato nel quale sono ricomprese oltre le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e attività connesse, le Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, relativamente al personale operaio con contratto privato; le imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; le imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia; le imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto ed infine le imprese che svolgono attività di acquacoltura nel rispetto dei requisiti descritti dalla legge.
Ciò premesso, il messaggio dell'Inps evidenzia come in deroga a quanto prescritto dall'art. 15 della l. n. 457 del 1972, e in osservanza a quanto invece dettato dall'art. 19 del d.l. n. 18 del 2020, le domande possano essere inoltrate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, laddove la norma specifica prevede il più breve termine di 15 giorni.
Nel messaggio viene ribadito, tuttavia, come beneficiari del trattamento d'integrazione salariale siano i lavoratori agricoli in possesso del requisito occupazionale delle 181 giornate lavorative nell'anno, (operai, impiegati, quadri e apprendisti) e come lo stesso può essere concesso fino ad un massimo di 90 giornate nell'anno solare. Per tale motivo viene sottolineato che qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, essa potrà accedere alla tutela accordata della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma.
Tali indicazioni sembrano però non aderire al testo normativo e tradire la ratio sottesa al d.l. n. 18 del 2020. L'art. 19 del decreto Cura Italia, infatti, dispone la neutralità dei periodi di cassa integrazione per covid-19 e deroga alla disciplina ordinaria con riferimento all'anzianità di servizio dei lavoratori ai fini della loro inclusione quali destinatari del trattamento. Seppur il legislatore non faccia esplicito riferimento alla l. n. 457 del 1972 dovrebbe applicarsi un'interpretazione estensiva. Tali deroghe sono espressamente sancite per la cassa integrazione nei settori disciplinati dal d.lgs. n. 148 del 2015 ma se l'intenzione del legislatore è quella della perseguire una tutela più generalizzata possibile un'interpretazione letterale non sembra appropriata. Inoltre, se la soluzione fosse stata semplicemente rappresentata dal ricorso alla cassa in deroga il legislatore del 17 marzo non avrebbe certo previsto uno specifico regime derogatorio dei requisiti di servizio e della durata massima della cassa integrazione per come previsti dal d.lgs. n. 148 del 2015.
Del resto non si comprende perché laddove sia possibile derogare al termine di 15 giorni entro i quali presentare la domanda di CISOA, non sia possibile allo stesso modo derogare, sulla base del disposto dell'art. 19 del d.l. n. 18 del 2020, alla disciplina in materia di CISOA per i profili analizzati: neutralità dei periodi di CISOA-Covid19 e requisti di servizio ai fini del riconoscimento della tutela.
Infine, la circolare così come il messaggio Inps, evidenziano come sia possibile richiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa, mentre per gli impiegati resta ferma la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla disciplina vigente in materia. Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del decreto Cura Italia anche i datori di lavoro agricoli possono accedere alla tutela della cassa integrazione in deroga laddove non sia prevista l'applicazione della tutela dell'integrazione salariale ordinaria. È il caso ad esempio dei lavoratori con contratto di lavoro a termine e delle aziende che, appunto superato il limite delle 90 giornate, necessitino di un ulteriore periodo di cassa integrazione. In questa ipotesi ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, quali gli assegni per il nucleo famigliare se dovuti.
Si attendono comunque ulteriori indicazioni sullo specifico punto da parte dell'Inps. |