Gravemente ferito in un incidente stradale: il danno subito da genitori e fratelli può essere provato per presunzioni

Redazione Scientifica
20 Aprile 2020

Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito può essere dimostrato tramite prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.

Il caso. A seguito di un sinistro stradale, il terzo trasportato in sella ad un motociclo, rimasto gravemente ferito, e i suoi congiunti agivano in giudizio nei confronti degli eredi del conducente deceduto, della sua assicurazione e del conducente dell'altro veicolo coinvolto, oltre alla rispettiva assicurazione. Il Tribunale ripartiva la causa del danno in diverse percentuali. In appello, veniva rigettato il gravame del terzo trasportato e dei suoi congiunti, mentre veniva accolta la doglianza della compagnia assicurativa del veicolo ritenuto responsabile al 70% relativamente alla prova del danno subito dai congiunti del terzo trasportato. Quest'ultimi hanno proposto ricorso per cassazione.

Danni subiti dai congiunti della persona offesa. Oggetto sostanziale del ricorso è la negazione del risarcimento ai congiunti del terzo trasportato, rimasto gravemente ferito. Essi lamentano infatti la violazione dell'art. 2607 c.c. per aver subito un pregiudizio alla persona come conseguenza del danno inferto al proprio congiunto, il cui riconoscimento è stato negato dalla Corte d'Appello per l'insussistenza di un «totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare». La doglianza risulta fondata in quanto, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, «il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n. 2788/2019; Cass. civ. n. 17058/2017). Si tratta, in altre parole, di un danno iure proprio invocato dai congiunti. Aggiunge infatti la Corte che «si parla spesso impropriamente di fanno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita». Tali pregiudizi non richiedono una prova più rigorosa rispetto ad altri, ben potendo dunque essere dimostrati anche per presunzioni, tra cui il rapporto di stretta parentela con la persona offesa come, secondo un criterio di normalità sociale, quello sussistente con genitori e fratelli. La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere che queste sofferenze debbano tradursi in uno «totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare» per poter aver un riconoscimento giuridico. Si tratta infatti di «conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita». In conclusione, la Corte accoglie il suddetto motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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