La denuncia al Tribunale presuppone l'attualità del pregiudizio
20 Aprile 2020
Il procedimento regolato dall'art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da quelli previsti dalla legge, o per ottenere risultati raggiungibili con l'esercizio di altre azioni: con la denuncia al Tribunale non può essere richiesta la revoca definitiva di un amministratore già rimosso in via cautelare. Il procedimento di volontaria giurisdizione, ex art. 2409 c.c., non può essere considerato il giudizio di merito della revoca cautelare degli amministratori ex art. 2476 c.c., che invece è necessariamente contenzioso; in simili ipotesi, peraltro, difetta anche il presupposto imprescindibile dell'attualità del pregiudizio. Il procedimento regolato dall'art. 2409 c.c. deve riguardare irregolarità connotate dal requisito dell'attualità, mentre risultano irrilevanti quei fatti, seppur gravi, i cui effetti siano venuti meno: il controllo giudiziario de quo si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto solo potenzialmente dannose Per intentare la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., non è sufficiente che esista fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, ma occorre anche che tale fondato sospetto esista in relazione a gravi violazioni della gestione, compiute dagli amministratori contravvenendo ai doveri loro imposti, che siano potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata. |