La locazione ai tempi del coronavirus: sospensione dei termini per la registrazione dei contratti
21 Aprile 2020
L'art. 62, comma 1, d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. A seguito della citata norma, non essendovi una specifica previsione in materia locatizia, sono stati posti alcuni interrogativi. In particolare, se la sospensione citata dal decreto riguarda anche il versamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione.
Ebbene, a seguito delle disposizioni del periodo Covid-19, al fine di una chiarezza delle norme fiscali in tema di condominio, il Fisco ha fornito ulteriori chiarimenti in ambito locatizio, rispetto alle misure contenute nel decreto Cura-Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18). In particolare, l'Agenzia dell'Entrate, con la Circolare 8/E del 3 aprile 2020, è intervenuta in merito alla registrazione dei contratti. A tal proposito, il Fisco ha evidenziato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020». Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020. Dato che in base all'art. 16, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di Registro - TUR) la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, prosegue il Fisco, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta; se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta. Inoltre, il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati. In conclusione, nella sospensione dei termini sono inclusi anche gli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di locazione. |