Circolare MISE, prime indicazioni sul decreto Cura Italia e sul decreto Liquidità

La Redazione
21 Aprile 2020

La circolare MISE n. 3723/C dello scorso 15 aprile detta le prime indicazioni applicative inerenti al decreto legge Cura Italia (d.l. n. 18/2020) e al decreto Liquidità alle imprese (d.l. n. 23/2020).

La circolare MISE n. 3723/C dello scorso 15 aprile detta le prime indicazioni applicative inerenti al decreto legge Cura Italia (d.l. n. 18/2020) e al decreto Liquidità alle imprese (d.l. n. 23/2020).

In particolare, la circolare ministeriale analizza i profili interessati dalla normativa, come ad esempio la sospensione dei termini procedurali e di ricostruzione dei Consigli, i protesti, le disposizioni sul deposito dei bilanci delle imprese, l'approvazione dei bilanci delle CCIAA, Unioni, aziende speciali ed EE.PP.

Sospensione termini. Una delle questioni rilevanti è se i termini dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 103 sono sospesianche per gli utenti o solo a vantaggio delle PA,; sul punto, occorre sottolineare che il decreto legge deve essere inteso nel senso che esso non dispone né a favoredell'obbligato, né della PA, ma si limita a evidenziare che fino alladata del 15 maggio i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, secondo l'istituto tipico del diritto civile della cosiddetta sospensione. Tale disposizione, avendo una portata ampia si ritiene, pertanto, pienamente applicabile ai termini dei procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali.

Benefici alle imprese. Un altro punto dirimente è quello relativo al fatto se i benefici alle imprese verranno riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività - almeno per quelle “serrate” ex lege – ed evitare così agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplusdi pratiche al momento della ripresa.
Per le attività per le quali è stato disposto l'obbligo di chiusura, qualora l'attività medesima rientri nella categoria di quelle che sono sospese non è fondato chiedere un adempimento formale nei confronti del REA. Mentre per le attività per le quali non è stato disposto l'obbligo di sospensione, ma non risultano comunque assicurate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro,non può prescindersi dalla necessità della denunzia REA del riavvio dell'attività.

Registro informativo dei protesti. Altra questione è quella relativa al fatto se la vigenza della prevista sospensione dei termini per la definizione dei provvedimenti amministrativi riguardi anche le istanzedi cancellazione dei protesti; a tal scopo, limitandosi alle valutazioni relative alla sola fase camerale, si ritiene che non ponendosi una decadenza in capo al richiedente/debitore, ma un termine a “suo favore”, entro il quale la CCIAA deve provvedere alla cancellazione e tenuto conto del danno che potrebbe ricadere sul protestato stesso a causa della sospensione del termine, si ritiene che in questa ipotesi la efficacia sospensiva dell'art. 103 del decreto legge non operi.

Deposito dei bilanci. In materia di deposito di bilanci, l'art. 106, prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'art. 2364 c.c.. Tali termini risultano, pertanto, regolati in funzione della suddetta disposizione e, a norma dell'art. 2435 c.c. il termine di deposito ordinario resta di trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Riunioni in videoconferenza. I Presidenti degli organi delle Camere di commercio, delle aziende speciali, di Unioncamere nazionale, delle Unioni regionali possono disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza anche se non è previsto negli atti regolamentari interni.

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