L'opposizione di terzo non è esperibile nell'espropriazione presso terzi dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione
21 Aprile 2020
Massima
Lo strumento dell'opposizione tardiva di terzo all'esecuzione, disciplinato dall'art. 620 c.p.c., non è utilizzabile dal terzo che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l'opposizione tardiva all'esecuzione compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui con l'adozione della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata. Il caso
La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi con cui venivano pignorati i compensi professionali dovuti da un condominio (terzo debitor debitoris) al precedente amministratore (debitore esecutato). L'attuale amministratore del condominio rendeva dichiarazione positiva ed il giudice dell'esecuzione procedeva all'assegnazione del credito al creditore procedente.
Non avendo ricevuto il pagamento, il creditore notificava al condominio l'atto di precetto sulla base dell'ordinanza di assegnazione. La Curatela del Fallimento proponeva opposizione tardiva di terzo all'esecuzione sostenendo che il precedente amministratore del condominio non era creditore in proprio della somma assegnata, ma nella qualità di legale rappresentante della società fallita.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, dichiarando la legittimità della ordinanza di assegnazione emessa a favore del creditore procedente.
La Curatela impugnava la decisione innanzi alla Corte d'appello la quale, in totale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, accoglieva l'opposizione di terzo proposta, dichiarando illegittima la procedura esecutiva e nullo il provvedimento di assegnazione delle somme. Avverso la sentenza d'appello il creditore proponeva ricorso per cassazione. La questione
Ci si chiede se sia ammissibile l'utilizzo dello strumento dell'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. in un pignoramento presso terzi da parte di un soggetto estraneo al procedimento esecutivo, ovvero da parte del terzo creditore che agisce a tutela di un proprio credito, ossia assumendo di essere l'effettivo titolare del credito espropriato.
Nel caso specifico, si chiede se sia utilizzabile in un pignoramento presso terzi lo strumento dell'opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. Le soluzioni giuridiche
La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la possibilità per il terzo creditore di utilizzare l'opposizione di terzo all'esecuzione anche nell'espropriazione presso terzi. Tale possibilità non può essere estesa, tuttavia, anche all'utilizzo dello strumento dell'opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c., la quale non avrebbe potuto essere proposta dopo l'emissione della ordinanza di assegnazione, dato checon l'adozione della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata. Pertanto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione tardiva di terzo proposta dalla Curatela del Fallimento. Osservazioni
Si osserva che la sentenza in esame si pone perfettamente in linea con l'orientamento assunto in precedenza da questa Corte circa la possibilità per il terzo creditore di utilizzare lo strumento della opposizione di terzo all'esecuzione qualora questi agisca non a tutela della proprietà o di un diritto reale sul bene sottoposto all'esecuzione, ma a tutela di un proprio credito oppure assumendo di essere l'effettivo titolare del credito espropriato (Cfr. Cass.civ., 27 giugno 2014, n. 14639). Non si fa, quindi, riferimento al terzo inteso come debitor debitoris, che viene pacificamente ritenuto soggetto non legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., poiché non riceve alcun pregiudizio dal compimento degli atti esecutivi indirizzati nei confronti del debitore. Si fa, invece, riferimento al terzo creditore che, come nel caso di specie, agisce a tutela di un proprio credito, ossia assumendo di essere l'effettivo titolare del credito espropriato.
L'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. è l'unico strumento di tutela del terzo creditore verso l'esecuzione; infatti, non essendo il terzo assoggettato direttamente all'esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi per fare valere l'invalidità o l'irregolarità di singoli atti del processo, così come è esclusa la legittimazione attiva a proporre l'opposizione agli atti esecutivi in capo al terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e che, perciò, è legittimato a proporre opposizione di terzo all'espropriazione mobiliare od immobiliare. Dopotutto, la posizione del terzo che assume di essere l'effettivo titolare del credito assoggettato al pignoramento appare pienamente assimilabile a quella di chi assume di essere l'effettivo titolare del diritto (reale) sulla cosa assoggettata all'esecuzione.
Ad essere controversa è, invece, la questione relativa al momento entro il quale, in caso di espropriazione presso terzi, deve essere proposta l'opposizione di terzo all'esecuzione. In particolare, ci si chiede se sia possibile per il terzo creditore accedere anche allo strumento della opposizione tardiva di terzo disciplinato dall'art. 620 c.p.c., il quale sancisce che, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Sul punto vi è un contrasto giurisprudenziale piuttosto evidente. Secondo alcune pronunce, infatti, «l'opposizione tardiva di terzo può essere proposta finché non sia stato compiuto l'atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l'esecuzione dell'ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell'esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento» (cfr. Cass. civ., n. 10878/2012; Cass. civ., n. 7413/1997 e Cass. civ., n. 2664/1978); secondo altri, invece, il limite ultimo sarebbe segnato dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. civ., n. 10028/1998 e Cass. civ., n. 4703/1984).
Per dirimere la questione, la Corte ha tenuto conto della natura dello strumento dell'opposizione tardiva, con cui il terzo, che non sia riuscito ad evitare la vendita dei beni, indifferentemente a causa della propria intempestività o a causa della scelta del giudice di non sospendere l'esecuzione, ha la possibilità di far valere i suoi diritti, rivalendosi appunto non più sul bene, ormai venduto, ma sulla somma ricavata dalla vendita, non ancora distribuita.
Alla luce di questa considerazione, la Corte ha ritenuto che l'opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. è uno strumento utilizzabile unicamente in sede di espropriazione mobiliare od immobiliare, ovverossia quei procedimenti in cui alla fase di vendita segue quella di distribuzione del ricavato. Ciò che non accade, invece, nell'espropriazione presso terzi, in cui l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato al creditore procedente conclude la procedura esecutiva.
Da ciò ne discende che lo strumento dell'opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. non è proponibile dal terzo che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato in quanto incompatibile con la struttura del procedimento di espropriazione presso terzi.
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