Decreto Liquidità: il rinvio degli adempimenti tributari

22 Aprile 2020

Il Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020) ha previsto ulteriori misure a favore dei contribuenti e delle imprese, consentendo il calcolo dell'acconto delle imposte Irpef, Ires, Irap con il metodo previsionale, eliminando sanzioni e interessi per scostamenti non superiori al 20% (art. 20); considerando tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'art. 60 del DL n. 18/2020 (entro il 20 marzo), se effettuati entro il 16 aprile 2020 (art. 21); prevedendo, infine, il differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (art. 22).
Premessa

L'art. 20 del Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità) approvato dal Governo in data 6 aprile 2020, consente il calcolo dell'acconto delle imposte Irpef, Ires, Irap con il metodo previsionale, eliminando sanzioni e interessi per scostamenti non superiori al 20%.

L'art. 21 considera tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'art. 60 del DL n. 18/2020 (entro il 20 marzo), se effettuati entro il 16 aprile 2020.

L'art. 22 differisce al 30 aprile, il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Art. 20: Metodo previsionale acconti giugno

L'art. 20 del citato Decreto Legge stabilisce che non verranno applicate le sanzioni e gli interessi, qualora gli acconti delle imposte Irpef, Ires, Irap determinati con il metodo previsionale, non siano inferiori all'80% dell'acconto dovuto sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi 2020.

La disposizione si applica al pagamento degli acconti a titolo d'imposta, le cui scadenze sono fissate, in modo canonico, rispettivamente il 30.06.2020 e 30.11.2020.

In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”).

In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, possono ricorrere al metodo “previsionale”.

In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Ora, col fine di agevolare i contribuenti, che a seguito della pandemia COVID-19 potrebbero contabilizzare una sensibile riduzione dell'imponibile fiscale, con l'articolo 20 in commento, in deroga rispetto alle previsioni ordinarie, si stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d'imposta 2020, è ammesso il versamento nella misura ridotta dell'80%, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni.

È evidente che in questo momento di estrema difficoltà finanziaria, le imprese prediligeranno il calcolo dell'acconto con il metodo previsionale, anziché con il metodo storico.

Difatti, è evidente che il “lockdown” da Covid-19 implicherà, per la stragrande maggioranza dei contribuenti, una contrazione reddituale dell'anno in corso, rispetto al precedente.

In siffatta circostanza, il versamento dell'acconto su base storico comporterà un credito fiscale, la cui utilizzazione potrà avvenire solo negli anni successivi.

Per conto, nell'immediato, si assisterà ad una contrazione della capacità finanziaria, indispensabile in questo momento, per la sopravvivenza dell'impresa stessa.

In ordine agli effetti della misura, la scelta del metodo previsionale di determinazione dell'acconto, sarà finanziariamente vantaggiosa per il contribuente che ha patito una riduzione del volume d'affari, in quanto quest'ultimo,potrà trovarsi nella condizione di non pagare l'acconto o di dover pagare in misura inferiore rispetto al metodo storico, beneficando di una più ampia flessibilità economica.

Al contempo, però, il metodo previsionale espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni (v. art. 13 D.Lgs. 472/1997) e interessi, sulla differenza non versata.

In conclusione, la disposizione si palesa adeguata a fronte dell'indeterminatezza dell'attuale scenario economico e proprio per i vantaggi finanziari, non si comprende per quale ragione il decisore abbia lasciato immutato il regime delle altre imposte dirette o forfettarie, quali ad esempio, le addizionali, l'imposta sostitutiva per il regime forfettario, l'Ivie e l'Ivafe.

Art. 21: Rimessione in termini per i versamenti

In considerazione del periodo emergenziale, l'art. 21 del DL 23/2020 prevede anche una rimessione nei termini di legge per i contribuenti che, tratti in errore, potrebbero aver omesso i versamenti dei tributi i cui termini di pagamento non sono stati sospesi (la sospensione prevista dall'art. 62 D.L. n. 18/2020, cd. decreto Cura Italia, riguarda esclusivamente le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l'assicurazione obbligatoria e l'imposta sul valore aggiunto; ne sono esclusi i versamenti relativi alle ritenute operate sui compensi professionali, sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di commercio e le tasse sulle CC.GG. dovute per la vidimazione e la numerazione dei libri sociali).

Ora, invece, con l'art. 21 del DL 23/2020 si introduce una rimessione in termini.

In particolare, a mente della citata disposizione, tutti i versamenti dovuti in favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 60 del decreto Cura Italia, la cui scadenza era stata posticipata al 20 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti i relativi interessi.

Art. 22: Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, l'art. 22 al comma 1 del DL 23/2020 differisce al 30 aprile, il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

In breve il Decreto liquidità introduce un mese in più di tempo per l'invio della CU 2020 al Fisco e per la consegna al lavoratore.

I sostituti d'imposta avranno, dunque, tempo fino al 30 aprile 2020 per consegnare la CU a dipendenti e collaboratori, nonché per inviarla all'Agenzia delle Entrate.

Resta ferma la possibilità di trasmettere le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata entro il termine di presentazione del modello 770.

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e che in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.