L'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti né la loro valenza probatoria

Caterina Costabile
22 Aprile 2020

La questione esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento afferisce alla riferibilità o meno del principio di non contestazione anche ai documenti ed alla loro interpretazione e valutazione.
Massima

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).

Il caso

La società Alfa si opponeva al precetto a lei notificato dalla Società Beta per minacciare l'esecuzione di una sentenza resa da un Tribunale straniero, resa esecutiva in Italia, che aveva condannato una diversa società Alfa, con differente partita IVA, al risarcimento per l'inadempimento di un contratto di fornitura di poltrone per aeromobili.

Si costituiva la società Beta, controdeducendo, in particolare, che il debito era traslato per successione a seguito della scissione, come componente del ramo di azienda trasferito e in coerenza con l'oggetto sociale della beneficiaria, richiamato nel progetto di scissione e comprendente la produzione di poltrone per aeromobili.

Il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la mancata contestazione del progetto di scissione da parte del creditore non impediva di constatare l'assenza di specifiche indicazioni, nel progetto stesso, in ordine all'imputazione del debito, pertanto da ricostruire, e solo ove non altrimenti ricostruibile dovendo farsi applicazione delle regole di responsabilità solidale sussidiaria.

La società Alfa proponeva ricorso in Cassazione e la società Beta proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla riferibilità o meno del principio di non contestazione anche ai documenti ed alla loro interpretazione e valutazione.

Le soluzioni giuridiche

Com'è noto, la funzione del principio di non contestazione è quella di selezionare i fatti pacifici ed a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria e ad escludere, all'atto della decisione, l'applicabilità della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nei casi in cui il fatto costitutivo della domanda, benché non provato, sia da ritenersi implicitamente pacifico. Il che si verifica in maniera direttamente proporzionale al grado di specificità dell'allegazione del fatto e alla possibilità di sue narrazioni alternative.

La sentenza in commento ha chiarito che il principio di non contestazione ha per oggetto unicamente i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non anche le conclusioni ermeneutiche da trarre in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali.La non contestazione non può, difatti, riguardare nè documenti (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2016, n.12748), ne conseguentemente una conclusione ricostruttiva concernente la valutazione degli stessi (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2017, n.5051).

Rispetto ai documenti prodotti, vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 6 aprile 2016, n. 6606).

Osservazioni

Il secondo comma dell'art. 115 c.p.c. è stato modificato dalla l. n. 69/2009, nel senso che non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica - rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione - è priva di qualsivoglia effetto.

Tuttavia, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, anche nei giudizi promossi prima dell'introduzione formale del principio di non contestazione mediante la predetta modifica dell'art. 115 c.p.c., è imposto al convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, in virtù dell'art. 167 c.p.c., sicché quei fatti debbono darsi per ammessi, senza necessità di prova, quando il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitato a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l'accoglimento della domanda dell'attore, senza alcuna contestazione chiara e specifica della stessa (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2020, n.5429; Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2019, n.29556).

Il principio in parola opera in un ambito non solo soggettivamente ma anche oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, nel senso che sono suscettibili di non contestazione soltanto i fatti storici la cui ricostruzione ex post richieda il dispendio dell'attività probatoria, la quale a sua volta è normalmente rimessa alle parti. Ciò non significa affatto, però, che ad essere disponibile sia la verità storica e che, dunque, sia sottratto al giudice ogni potere di verificarla.

I Giudici di legittimità hanno all'uopo evidenziato che ciò di cui una parte dispone attraverso la non contestazione è solo la prova del fatto contrario a quello allegato dall'altra: non essendovi equivalenza concettuale tra fatto non contestato e fatto provato, il primo essendo un a priori rispetto al secondo, che costituisce la risultante eventuale dell'istruzione probatoria, il giudice deve in ogni caso sottoporre a controllo il fatto non contestato, e ciò indipendentemente dalla possibilità di esercitare poteri istruttori d'ufficio. Conseguentemente, l'emergere di elementi (logici ovvero di prova indiretta o documentale) di segno opposto alla non contestazione reclama il controllo terzo sulla verità storica del fatto, che non è negoziabile e che nessuna tecnica processuale può porre al riparo dalla valutazione del giudice.

Nel perimetrare l'ambito applicativo dell'onere di contestazione la S.C. ha chiarito che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 1 febbraio 2019, n. 3126).

Proprio poiché l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 30744; Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2016, n. 19181).

È stato, altresì, rimarcato che il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. non opera in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno, il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2019, n.32403; Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2019, n.21460).

Il principio di non contestazione non opera, inoltre, nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n.25999).

Guida all'approfondimento
  • Bartolini, Principio di non contestazione e sindacato di legittimità, in www.ilprocessocivile.it, 16 gennaio 2020;
  • Costabile, L'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti dalla stessa prodotti, in Giustiziacivile.com. 19 luglio 2016;
  • Frus, Il principio di non contestazione tra innovazioni normative, interpretazioni dottrinali e applicazioni giurisprudenziali: soggetti, oggetto e modalità della contestazione, in Judicium;
  • Giordano, Sulla c.d. irreversibilità della non contestazione, in www.ilprocessocivile.it, 09 giugno 2016;
  • Penta, Il principio di non contestazione: principi assodati e questioni irrisolte, in www.ilprocessocivile.it, 26 febbraio 2020.

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