Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore

La Redazione
22 Aprile 2020

Nella Gazzetta Ufficiale di sabato 18 aprile è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente l'adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

Nella Gazzetta Ufficiale di sabato 18 aprile è stato pubblicato il decreto 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente l'adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

Sono adottati, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per la redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione, di cui al citato art. 13, comma 1, ed infine il modello di rendiconto per cassa.

È proprio l'art. 13 del Codice del Terzo settore che indica il contenuto minimo del bilancio che gli Enti delTerzo settore (ETS), i quali non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sonotenuti a redigere, disponendo che il bilancio «deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore».

In particolare, gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi non inferiori a 220.000,00 euro devono necessariamente redigere un bilancio diesercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; mentre gli enti con ricavi, rendite inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Per l'individuazione di tali enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, occorre tener conto del volume complessivo di ricavi, rendite o proventi conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

Si legge, inoltre, nel decreto che la predisposizione del bilancio d'esercizio dei suddetti enti è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 e 2423-bis e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali.

Nonostante si tratti di schemi “fissi”, gli enti destinatari possono, tuttavia, suddividere, aggiungere o eliminare voci.

Il revisore legale dei conti esprime con apposita relazione, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio.

Le disposizioni contenute in tale decreto ministeriale si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

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