Principio di irriducibilità della retribuzione

22 Aprile 2020

In tema di irriducibilità della retribuzione sussiste una giurisprudenza unanime sulla riferibilità del criterio di irriducibilità di cui all'art. 2103 c.c. ai soli casi di variazione in pejus delle mansioni del lavoratore, da cui evidentemente deriva la riduzione della retribuzione.V. il secondo grado della Corte appello di Milano, sez. lav., 15 gennaio 2020, n. 1794, Regole per le ipotesi di riduzione della retribuzione.

In tema di irriducibilità della retribuzione sussiste una giurisprudenza unanime sulla riferibilità del criterio di irriducibilità di cui all'art. 2103 c.c. ai soli casi di variazione in pejus delle mansioni del lavoratore, da cui evidentemente deriva la riduzione della retribuzione.

(Nel caso di specie, il Tribunale osserva, invece, che non risulta alcuna pattuizione circa un peggioramento delle mansioni in danno del lavoratore; dovendosi quindi ritenere che non vi sia stata illegittimità, ex art. 2103 c.c., della pattuizione tra le parti in questione).

V. il secondo grado della Corte appello di Milano, sez. lav., 15 gennaio 2020, n. 1794, Regole per le ipotesi di riduzione della retribuzione.

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