Danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato: l'ente responsabile è la Regione
23 Aprile 2020
La controversia trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla proprietaria dell'autovettura nei confronti dalla Regione a seguito di una collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica. Confermata anche dal Tribunale la decisione del Giudice di Pace di accogliere la domanda di risarcimento dell'attrice, la Regione propone ricorso per cassazione.
Criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c.. Ebbene, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte verte sull'individuazione del soggetto pubblico o privato tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici e, in particolare, sul fondamento giuridico della responsabilità stessa per tali danni. Seppur si tratti di una questione controversa, il Collegio di legittimità condivide l'orientamento secondo cui il diritto di proprietà di alcune specie di animali servatici è effettivamente configurabile in capo allo stesso Stato, in qualità di suo patrimonio indisponibile. Si tratta di un regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato. Da tale regime, secondo la Corte, ne deriva l'applicabilità del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. A tal proposito, nel rigettare il ricorso della Regione, confermando così la decisione impugnata dove risulta essere stata attivata dall'attrice proprio l'azione di risarcimento ex art. 2052 c.c., la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano, ai sensi della l. n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che si serve, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità». (FONTE: dirittoegiustizia.it) |