Accertamento negativo del rapporto di condominialità: tutti i condomini devono essere convenuti

Redazione scientifica
24 Aprile 2020

La domanda di accertamento della qualità di condominio o dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare ad un condominio edilizio, inerisce all'esistenza del rapporto di condominialità e dunque impone la partecipazione in veste di legittimati passivi di tutti i condomini.

Il caso. La Corte d'Appello di Messina, pronunciandosi sull'impugnazione della sentenza del Tribunale avente ad oggetto l'accertamento che le unità abitative degli attori non fanno parte del Condominio convenuto, con conseguente esclusione dell'onere di contribuire alle spese, rilevava il difetto di contraddittorio necessario con riguardo ai singoli condomini e rimetteva la causa al giudice di prime cure. La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione per violazione degli artt. 1131, comma 2, c.c. e artt. 101, 102 e 354 c.p.c. I ricorrenti sostengono l'insussistenza di un litisconsorzio necessario, trattandosi di azione in tema di comproprietà di parti comuni dove era stato correttamente convenuto in giudizio l'amministratore del Condominio.

Litisconsorzio. La domanda di accertamento della qualità di condominio o dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare ad un condominio edilizio, inerisce all'esistenza del rapporto di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c. e dunque non va proposta nei confronti dell'amministratore del condominio stesso, come avvenuto nel caso di specie, ma impone la partecipazione in veste di legittimati passivi di tutti i condomini, creando una situazione di litisconsorzio necessario. L'accertamento richiesto con tale azione, avendo ad oggetto il diritto di condominio sulle parti comuni, rende infatti indispensabile l'integrità del contraddittorio poiché la decisione di risolve in ogni caso in un minore o maggiore diritto proporzionale di condominio in capo ai proprietari delle altre unità immobiliare.
A nulla vale l'argomento proposto dai ricorrenti secondo cui, ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. Secondo la consolidata giurisprudenza infatti dal potere rappresentativo dell'amministratore restano escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni comuni e cioè sul relativo diritto di comproprietà, che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini.
Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

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