Il danno morale soggettivo, per essere risarcito, deve essere tempestivamente allegato nell'atto di citazione

Redazione Scientifica
24 Aprile 2020

Laddove sia dedotta o provata l'esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico-legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.

Il caso. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale, la Corte territoriale respingeva l'appello proposto dai danneggiati per il mancato riconoscimento del danno morale soggettivo subito in proprio dalla madre a seguito della morte del figlio durante l'incidente. In particolare, i Giudici rilevavano la tardività delle allegazioni nell'atto di citazione relative al danno biologico sofferto dalla madre in termini di lesione nella sfera psichica.

Autonomia delle singole voci di danno non patrimoniale. Proposto ricorso per cassazione, i Giudici di legittimità affermano che qualunque sottospecie o tipologia di danno alla persona non può sfuggire al principio di allegazione e di prova che regola il processo civile. Infatti, è stato più volte affermato che «possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato». Tale principio discende proprio dalla volontà della giurisprudenza di legittimità di riconoscere un'autonomia interna alle diverse voci di danno non patrimoniale, valevole anche sul piano processuale proprio per evitare la duplicazione delle voci risarcitorie. Questa autonomia strutturale, così come voluta dalla giurisprudenza, implica che laddove sia dedotta o provata l'esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico-legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento. A tal proposito, la Corte ricorda che non esiste alcun automatismo tra danno biologico e danno morale, anche quando il primo attiene alla sfera psichica del soggetto. Entrambi vanno allegati e provati nell'ambito del contraddittorio tra le parti. Nella fattispecie, avendo omesso le parti di allegare nell'atto di citazione il separato pregiudizio del danno morale soggettivo, la Corte territoriale ha correttamente rigettato la pretesa relativa alla liquidazione dello stesso. Pertanto, sulla scorta dei principi riportati, la Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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