Devono essere rimossi i box realizzati da alcuni condomini nell'area adibita a parcheggio dell'edificio

Redazione scientifica
27 Aprile 2020

Le aree destinate a parcheggio, rispetto ai quali manca un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale e la loro trasformazione in area destinata all'installazione di box, a beneficio solo di alcuni condomini, determina sia un'alterazione della struttura della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.

Il caso. Un condominio citava in giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria territorialmente competente, altri condomini per vederli condannare alla rimozione dei box realizzati nell'area condominiale adibita a parcheggio dell'edificio e al risarcimento dei danni. In primo grado le domande attoree venivano respinte, mentre la Corte d'Appello ordinava la suddetta rimozione ai suindicati condomini. Questi ultimi, avverso la decisione di secondo grado, propongono ricorso per cassazione evidenziando. Da un lato, che l'area condominiale in questione era stata destinata a parcheggio dal costruttore e che la realizzazione dei box non avrebbe alterato tale destinazione, dall'altro, che mancava la prova del disagio correlato alla chiusura dell'area mediante i box.

La non alterazione della cosa comune. Secondo costante orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, i cortili, ed anche le aree destinate a parcheggio, rispetto ai quali manca un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale, ex art. 1117 c.c.; la loro trasformazione in area destinata all'installazione, con opere edilizie stabili, di box o autorimesse, a beneficio solo di alcuni condomini, determina sia un'alterazione della struttura della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa. Ed inoltre, proseguono i Supremi Giudici, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto al divieto di alternarne la destinazione e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Per quanto riguarda, infine, la mancanza di prove legali, ciò non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso viene rigettato.

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