La responsabilità solidale di venditore e organizzatore del pacchetto turistico

Renato Savoia
27 Aprile 2020

L'ordinanza in commento attiene alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005.

Il fatto. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato la richiesta risarcitoria svolta nei confronti dell'agenzia viaggi, organizzatrice dell'escursione nell'ambito della quale una donna aveva riportato un infortunio. In particolare la Corte d'Appello aveva deciso che il ruolo di organizzatore era riferibile a una persona fisica diversa dall'agenzia, che non risultava provato se la quota del pacchetto inerente all'alloggio fosse stata versata direttamente dai villeggianti all'agenzia ovvero per il tramite dell'intermediario quale organizzatore, che era verosimile che l'agenzia di viaggi avesse operato esclusivamente come mero intermediario per l'acquisto del solo soggiorno alberghiero, e che pertanto le circostanze che avevano condotto al sinistro, attribuibili a imperizia e imprudenza della guida responsabile dell'escursione, avrebbero dovuto essere contestate all'effettivo organizzatore del viaggio, che risponde in solido con chi aveva fornito il servizio. La vicenda è dunque giunta all'attenzione della corte di Cassazione.

La responsabilità solidale di organizzatore e l'agenzia di viaggi-venditore. La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di secondo grado, dopo aver correttamente richiamato l'arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) in tema di prova dell'inadempimento contrattuale, non abbia svolto un ragionamento giuridicamente corretto in relazione sia alle norme riferibili alla fattispecie osservata, che al riparto degli oneri di prova. Pur avendo statuito che dalla brochure dell'agenzia di viaggi si faceva riferimento all'organizzatore del viaggio per ogni ulteriore dettaglio (tra cui le escursioni), la Corte di merito non ha considerato il principio di diritto applicabile (ratione temporis) in tema di pacchetto turistico, ovvero che sia l'organizzatore che il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d. lgs. 111 del 1995 (applicabile ai rapporti, quale quello in oggetto, sorti anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n 206 del 2005) sono tenuti a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente a terzi, della cui opera si siano avvalsi per fornire la complessiva prestazione, salvo poi il diritto a rivalersi nei confronti di questo ultimi. Sussiste dunque (o meglio sussisteva, ai sensi del d. lgs. 111/1995) una responsabilità, che origina dall'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, solidale tra organizzatore e venditore tutte le volte che sia ravvisabile una responsabilità contrattuale del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso). Spetterà ora al giudice del rinvio rivalutare la fattispecie alla luce di tale principio e degli oneri di prova gravanti sull'agenzia di viaggio, che ha emesso la fattura direttamente nei confronti della danneggiata, risultando quindi venditrice del pacchetto turistico in cui era indicato il soggetto cui fare riferimento per l'organizzazione delle escursioni.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)