COVID-19 e sospensione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato

27 Aprile 2020

Dopo aver rilevato la tardività dell'opposizione promossa avverso l'ordine di liberazione (il quale, costituendo un atto del processo esecutivo, è assoggettato al regime di cui all'art. 617 c.p.c.), il giudice dell'esecuzione ha valutato d'ufficio la possibilità di provvedere ugualmente alla sospensione del provvedimento, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.
Massima

La situazione connessa all'emergenza sanitaria in corso da Covid-19 impone la sospensione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato.

Il caso

Con ricorso in opposizione il debitore esecutato chiedeva al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Matera di disporre la sospensione dell'attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile aggiudicato, nonché di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva e dell'aggiudicazione del bene pignorato per ragioni connesse al regime di titolarità del bene e all'esiguità del valore di aggiudicazione dello stesso.

La questione

Dopo aver rilevato la tardività dell'opposizione promossa avverso l'ordine di liberazione (il quale, costituendo un atto del processo esecutivo, è assoggettato al regime di cui all'art. 617 c.p.c.), il giudice dell'esecuzione ha valutato d'ufficio la possibilità di provvedere ugualmente alla sospensione del provvedimento, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione fornita alla questione sopra enucleata è stata positiva: di conseguenza, anche in ottemperanza ai provvedimenti emanati dal presidente dell'ufficio giudiziario, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di liberazione fino ad una diversa determinazione in merito da parte del giudice dell'esecuzione.

Più in particolare, il giudice ha ritenuto che, pur in assenza di una norma del d.l. n. 18/2020 che disciplini espressamente le attività di custodia del bene pignorato, la situazione contingente connessa all'emergenza sanitaria in corso implichi la necessità di regolamentare anche le predette attività, e segnatamente, l'esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili staggiti, a tutela non solo degli occupanti, ma anche di coloro cui è affidata l'esecuzione di detti provvedimenti (ossia l'ufficiale giudiziario, la forza pubblica, e così via).

In tal senso deporrebbe in effetti la ratio legis dei plurimi interventi normativi che si sono susseguiti in materia (e, da ultimo, l'art. 83 d.l. n. 18/2020), finalizzati a garantire la tutela e la salvaguardia della salute pubblica.

Tale conclusione troverebbe poi indiretta conferma nell'art. 103, comma 6,d.l. n. 18/2020, il quale, secondo il Tribunale di Matera, non sarebbe tuttavia applicabile agli ordini di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c., disciplinando esclusivamente la sospensione del rilascio di immobili soltanto nell'ambito di procedimenti amministrativi.

Osservazioni

Il provvedimento in commento – il quale si pone in linea di continuità con altri precedenti editi (Trib. Parma, 12 marzo 2020, in il Quotidiano Giuridico, 16 aprile 2020) ed è conforme alle disposizioni generali emanate da diversi uffici giudiziari in ordine al divieto di liberazione degli immobili pignorati (su cui v. una prima ricognizione effettuata da Giordano) nonché alle indicazioni fornite da una parte della dottrina (Finocchiaro, Soldi) – appare meritevole di condivisione nelle conclusioni cui perviene, ma non nelle motivazioni addotte a loro sostegno.

Ad avviso di chi scrive, infatti, la sospensione dell'attuazione dell'ordine di rilascio di cui all'art. 560 c.p.c. trova il proprio fondamento normativo – e un preciso limite temporale indicato dalla legge – nel comma 6 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020 più sopra richiamato.

Il comma in questione, seppur impropriamente introdotto nell'ambito di un articolo rubricato «[s]ospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», ha un ambito di applicazione generalizzato: lo stesso dispone, infatti, che «[l]'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020», senza precisare se detto rilascio avvenga in conseguenza di un ordine della pubblica amministrazione ovvero dell'autorità giudiziaria.

Ora, poiché il rilascio degli immobili può avvenire sia nell'ambito di procedimenti amministrativi che nel corso del processo esecutivo – ad esempio, nell'espropriazione immobiliare, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., oppure nel contesto di un'esecuzione di cui agli artt. 608 ss. c.p.c. – non sembra che vi siano ragioni per restringere l'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 103, comma 6, cit. (per l'applicazione di tale norma all'esecuzione di cui agli artt. 608 ss. c.p.c. si veda già Costantino; invece, pur pervenendo a conclusioni difformi tra loro, Soldi e Fanticini si esprimono entrambi in senso contrario all'applicazione dell'art. 103 all'ordine di liberazione).

Peraltro, una conferma all'interpretazione sopra riferita è data anche dai lavori preparatori relativi alla legge di conversione del d.l. n. 18/2020, da cui emerge: (i) la volontà del legislatore di riferire l'applicazione del comma 6 dell'art. 103 cit. ai processi esecutivi di cui agli artt. 608 ss. c.p.c., prevedendosi peraltro un'estensione del periodo di sospensione fino al 1° settembre 2020 (cfr. Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e del Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati del 22 aprile 2020 relativo al d.d.l. A.C. 2463-A, p. 266: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150207.pdf); e (ii) l'intenzione del medesimo legislatore di dettare una disciplina del regime applicabile ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nel corso del periodo di emergenza sanitaria nell'ambito dell'art. 103 cit., il quale accoglierà un comma 1-bis, secondo cui «[i]l periodo di sospensione di cui al comma 1 [relativo ai procedimenti amministrativi] trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali» (cfr. il testo della legge di conversione del d.l., approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2020: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2463.18PDL0098520.pdf).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si deve, dunque, ritenere che sin dal 17 marzo 2020 e, in conseguenza delle modifiche introdotte in sede di conversione del d.l. 18/2020, fino al 1° settembre 2020 la liberazione degli immobili pignorati sarà da ritenersi ex lege sospesa.

Guida all'approfondimento
  • C. D'Arrigo, G. Costantino, G. Fanticini, S. Saija, Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari, in www.inexecutivis.it, 19, 38 ss.;
  • G. Finocchiaro, Può essere liberato l'immobile pignorato nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19?, in il Quotidiano Giuridico, 16 aprile 2020;
  • R. Giordano, Le procedure esecutive immobiliari e l'emergenza coronavirus: variazioni sul tema della custodia, in www.ilprocessocivile.it, 11 marzo 2020;
  • A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata. Appendice di aggiornamento: le disposizioni processuali introdotte nel 2020 e la loro incidenza sulle procedure esecutive (Legge 28 febbraio 2020, n. 8; decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), s.l., 2020, 2595 e 2602.

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