Emergenza Covid-19: la sospensione dei processi è applicabile analogicamente al procedimento arbitrale
27 Aprile 2020
Non diversamente dai diritti di carattere procedurale e processuale, anche i diritti personali dei soggetti impegnati nell'arbitrato non meritano minor tutela ed attenzione rispetto a quelli delle parti di un contenzioso ordinario: anche alle parti private, ai difensori ed agli arbitri, sempre fatta salva la diversa e concorde loro volontà, non può infatti essere richiesto di rinunciare a quelle garanzie e tutele stabilite a favore dei soggetti protagonisti di un giudizio ordinario. Costituirebbe, pertanto, decisione irrazionale e ingiustificata, in ogni caso contraria alla ratio che sottostà ai primi due commi dell'art. 83 d.l. 18/2020, come modificato dall'art. 36 del d.l. 23/2020, che situazioni ontologicamente e funzionalmente così affini, come lo sono il processo civile ordinario e il giudizio arbitrale rituale, siano diversamente disciplinate sotto il profilo dell'applicabilità anche a quest'ultimo del regime di sospensione da emergenza pandemica introdotto dall'art. 83 d.l. 18/2020 come modificato dall'art. 36 del d.l. 23/2020. |