Il condominio ai tempi del coronavirus: flash mob e rumori molesti in quarantena
28 Aprile 2020
In tempo di isolamento da Covid-19 sono diventati popolari i flash-mob sul terrazzino di casa per cantare, applaudire, conversare a distanza. Queste attività, tuttavia, possono essere anche fonte di disturbo per i vicini. Nonostante l'emergenza, sono lecite queste condotte? L'amministratore può intervenire?
L'emergenza da Coronavirus ha modificato le abitudini di vita degli italiani, ora costretti a rimanere il più possibile all'interno delle mura domestiche per arginare la diffusione del virus. L'impossibilità di spostarsi da casa, se non per determinate ragioni di necessità, ha inevitabilmente ridotto i rapporti tra le persone, ora limitati alle conversazioni virtuali con gli amici e i parenti e agli occasionali incroci “a distanza” tra vicini di casa. Nonostante tali premesse, alla luce dell'attuale scenario di emergenza nazionale, ad oggi, non esistono disposizioni che hanno considerato lecite le “attività fonte di disturbo e rumore per i vicini del condominio”. Pertanto, nel caso in cui l'attività disturbante arrechi solo fastidio e immissioni intollerabili a danno di singoli condomini (si pensi ad esempio alla musica ad alto volume che danneggi solo i condomini confinanti con lo stabile in cui e non determini rumori fastidiosi all'interno dell'atrio condominiale), sono solo loro ad essere legittimati ad agire. Diversamente, sotto il profilo della legittimazione attiva, l'amministratore di condominio è legittimato attivo a domandare un risarcimento per le immissioni solamente se il pregiudizio è patito dal condominio e con esigenze conservative verso le parti comuni, non in nome e per conto dei singoli condòmini (Trib. Reggio Emilia, 21 marzo 2019, n. 409). Ad integrazione di quanto esposto, allo stesso modo, integra reato le urla e i rumori di un condomino percepibili dalla strada. A tal proposito, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), occorre che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (Cass. pen., sez. II,1 marzo 2018, n. 9361. La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale, nel ritenere il condomino responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini, lo ha condannato alla pena di 100 euro di ammenda. Correttamente, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato, desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all'interno dell'intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell'immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi). In conclusione, il lockdown forzato non deve essere motivo di gestire la quarantena violando i principi generali di legge in tema di rumori (art. 844 c.c. e art. 659 c.p.). |