È legge il "Cura Italia"

La Redazione
28 Aprile 2020

Approvata in via definitiva la legge di conversione del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), il testo - con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti - non ha subito modifiche rispetto alla versione licenziata dal Senato circa due settimane fa.

Approvata in via definitiva la legge di conversione del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), il testo - con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti - non ha subito modifiche rispetto alla versione licenziata dal Senato circa due settimane fa.

Nel decreto convertito, ricordiamo quali sono le principali misure fiscali, in primis la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi al versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Le misure di sospensione decorrono dal 21 febbraio 2020 nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

È differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.

Sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali, è anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

È differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Utile ricordare che dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 è sospesa l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione e risposte a istanze dei contribuenti. Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

Pagamento Tari: anch'esso viene differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020.

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