Incentivi fiscali applicabili ai fondi comuni d’investimento mobiliari alternativi

La Redazione
30 Aprile 2020

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di Diritto n. 6, pubblicato il 27 aprile 2020, ha offerto dei chiarimenti in merito agli incentivi fiscali applicabili ai fondi comuni d'investimento mobiliari alternativi.

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di Diritto n. 6 del 27 aprile 2020, ha offerto precisazioni in merito agli incentivi fiscali applicabili ai fondi comuni d'investimento mobiliari alternativi di tipo chiuso non riservati, istituiti da una società di gestione del risparmio.
Nel caso esaminato, uno dei due comparti di un fondo (comparto start-up e PMI innovative) investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start-up innovative ex art. 25 d.l. n. 179/2012 e come piccole e medie imprese innovative ex art. 4 d.l. n. 3/2015.
Posto che il decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha esteso la normativa sugli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative (art. 29 d.l. n. 179/2012) anche agli investimenti in PMI Innovative aventi le caratteristichedi cui all'art. 4 del d.l.n. 3/2015 e all'art. 1, comma 2, lett. c), l'Agenzia ha chiarito che «il requisito del 70 per cento, previsto dal citato articolo 29 per considerare "qualificato" un OICR è sufficiente che sia integrato a livello di Comparto Start-up & PMI innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & PMI innovative, fermo restando che il beneficio per l'investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start up innovative e PMI innovative ammissibili.»
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che «Il requisito del 70 per cento dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e PMI innovative ammissibili effettuati dal predetto Comparto».

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