FNC, i rischi ex d.lgs. n. 231/2001 connessi all'emergenza sanitaria

La Redazione
29 Aprile 2020

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato un documento nel quale espongono i “rischi 231”connessi all'emergenza sanitaria e offrono ai professionisti alcune indicazioni che sono componenti degli Organi di Vigilanza plurisoggettivi o che svolgono il ruolo di Organismi di Vigilanza monocratici.

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato un documento nel quale espongono i “rischi 231” connessi all'emergenza sanitaria e offrono ai professionisti alcune indicazioni che sono componenti degli Organi di Vigilanza plurisoggettivi o che svolgono il ruolo di Organismi di Vigilanza monocratici.

Rischio di infiltrazioni mafiose. Alla luce dell'emergenza sanitaria, che ha costretto le imprese ad adottare protocolli e misure di sicurezza per ridurre il rischio da Covid-19, ha subito una modifica anche il ruolo degli organi di controllo societari. Questi, infatti, sono stati chiamati a monitorare costantemente il processo di adeguamento delle imprese alle esigenze derivanti dalla pandemia. Quest'ultima ha generato una crisi economico-finanziaria, favorendo l'infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto imprenditoriale. In tale caso, nelle imprese dotate di modello ex d.lgs. n. 231/2001 deve essere verificata l'adeguatezza delle misure di prevenzione del rischio connesso ai reati societari, informatici, tributari, nonché agli eventuali abusi finalizzati all'indebito ottenimento e utilizzo di finanziamenti con garanzia pubblica o di sovvenzioni pubbliche di altro tipo.

Documento. A tal proposito, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento denominato “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria”, nel quale forniscono alcune indicazioni operative in merito alle attività che l'Organismo di Vigilanza dovrebbe svolgere in questo periodo così delicato.
In particolare, nel documento viene chiarito che all'Organismo di Vigilanza vengono rimesse le attività di monitoraggio come: la richiesta di informazioni all'ente in merito alle iniziative intraprese, la costante interazione con organo amministrativo e RSPP, medico competente, addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, responsabili di funzione nelle aree più esposte al rischio di infiltrazione criminale.

Verifica degli adeguamenti. L'OdV deve interfacciarsi con la struttura per valutare la tenuta del modello 231 ed eventualmente sollecitarne il tempestivo adeguamento, garantendo anche coerenza tra i protocolli adottati dall'impresa e i diversi provvedimenti emergenziali emanati a livello nazionale e regionale.

Attività di monitoraggio e riunioni in videoconferenza. Inoltre, il documento chiarisce che le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere adeguatamente verbalizzate, le riunioni potranno svolgersi in audio/videoconferenza e le non conformità rilevate dovranno essere comunicate senza indugio all'organo amministrativo per consentirgli un tempestivo intervento.

Il documento specifica che le generali attività di verifiche programmate e reporting periodico poste in essere dall'Organo di Vigilanza dovranno essere effettuate in smart-working, domandando la documentazione occorrente al Responsabile 231 dell'ente o ai responsabili di funzione.

Responsabilità dell'OdV. Infine, viene chiarito che, poiché l'OdV non ha poteri gestori e neppure può intervenire direttamente sul modello adottato dall'ente, anche ove esso ravvisi, nella gestione dell'emergenza epidemiologica, la necessità di modificare le policies esistenti o introdurne di nuove, potrà solo sollecitare l'organo amministrativo ad assumere le decisioni conseguenti.

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