I termini del processo esecutivo nei confronti della PA e la sospensione “COVID-19”
30 Aprile 2020
Il termine ex legge n. 30 del 28/02/1997, che prevede il termine di 120 giorni dalla notifica alle pubbliche amministrazioni del titolo esecutivo, prima di dare corso alla notifica degli atti dell'esecuzione, è sottoposto alla sospensione feriale dei termini sia ordinaria che straordinaria (COVID-19)?
Il quesito, se ben si intende, si riferisce al termine previsto dal primo comma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997. Osserva la giurisprudenza che «La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato» (in motivazione, Cass.civ.,17 febbraio 2015, n. 3133). La normativa emergenziale, poi, prevede che è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con ciò dovendosi intendere sospesi tutti i termini processuali nel periodo di riferimento (salvo le materie urgenti, fra le quali non sembra ricadere il caso in questione). Il problema è, quindi, quello relativo alla natura del termine dei 120 giorni previsto dalla normativa richiamata. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine dei 120 giorni assurge a “condizione di efficacia” del titolo esecutivo, pertanto, a parere di chi scrive, tale termine si inserisce all'interno dell'intero procedimento esecutivo nei confronti di una Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, pur nella consapevolezza che il procedimento esecutivo ha inizio, non con la notificazione del precetto, ma con la notificazione del pignoramento, appare indubbio che, nello spirito della normativa il termine dei 120 giorni si debba inserire nell'ambito del procedimento esecutivo diventando, così, termine processuale al fine di dare avvio alla procedura esecutiva, la quale presuppone prima della notificazione del pignoramento, la notificazione del precetto. Se si ritenga di condividere questa premessa, allora, anche il termine dei 120 giorni fra la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, dovrà intendersi prettamente processuale e, come tale, sottoposto alla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. Quanto, poi,alla sospensione “ordinaria” dei termini processuali, prevista durante il periodo feriale, bisogna osservare che questa si applica alle procedure esecutive, come insegna costantemente la giurisprudenza, per la quale: «Nell'espressione "cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione" - per le quali, ai sensi dell'art. 92 del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 c.p.c., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969» (Cass. civ., 6 agosto 2013, n. 18652). Questa posizione è stata ritenta corretta anche dalla Corte costituzionale (Corte cost.,n. 191/2016), la quale ha avuto modo di affermare che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui, in deroga alla previsione generale dell'art. 1 della legge censurata, in forza del quale tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative restano sospesi durante il periodo feriale, esclude dalla sua applicazione i giudizi di opposizione all'esecuzione e non anche agli atti del processo esecutivo. Quindi, la sospensione feriale in materia civile non opera per i procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, di opposizione a precetto, di accertamento dell'obbligo del terzo, di opposizione di terzo, nonché per le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi (allo stesso modo la sospensione feriale non opera per il termine di efficacia del precetto, di 90 giorni, non in quanto rientrante nella previsione dell'art. 3 della legge n. 742/1969, ma in quanto termine extraprocessuale, come si esprime costantemente la giurisprudenza), mentre rimangono soggetti alla sospensione feriale dei termini i procedimenti di espropriazione forzata e quindi gli atti del processo esecutivo. Pertanto, secondo la ricostruzione qui proposta, essendo il termine dei 120 giorni interno alla procedura esecutiva, come tale ricompresa nella sospensione feriale dei termini processuali, anche tale termine dovrà considerarsi sottoposto alla sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742/1969. |