L'approvazione del consuntivo per lavori straordinari non può essere censurata per ragioni di convenienza economica

Redazione scientifica
04 Maggio 2020

Sulle delibere delle assemblee di condominio il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini.

La vicenda. Alcuni condomini impugnavano delle deliberazioni assembleari con cui era stato approvato il consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello ribaltava la decisione accogliendo il gravame proposto dal Condominio sottolineando l'impossibilità di sindacare la scelta dell'assemblea condominiale di approvare l'esecuzione dei lavori ad un costo superiore a quello preventivato originariamente. La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte. I ricorrenti sostengono la configurabilità di un eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale.

Limiti all'impugnazione della delibera. Il Collegio rigetta il ricorso sottolineando che la pronuncia impugnata si sia uniformata all'orientamento giurisprudenziale secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini. La valutazione della Suprema Corte deve infatti limitarsi al riscontro della legittimità, al rispetto delle norme di legge e del regolamento condominiale potendo estendersi alla valutazione dell'eccesso di potere solo laddove la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere secondo un apprezzamento di fatto del contenuto di essa da parte dei giudici di merito. Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c., aggiunge la pronuncia in commento, non risponde al fine di controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall'assemblea, bensì consente di stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere assembleare.
In conclusione, i singoli condomini non possono sollecitare il sindacato del giudice sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripetizione delle correlate spese censurando la scelta dell'appaltatore o l'accettazione di un diverso preventivo di spesa. Allo stesso modo, non è possibile impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. Resta ad ogni modo salva la possibilità di chiedere l'annullamento della delibera laddove, sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, risulti una grave pregiudizio alla cosa comune ai sensi dell'art. 1109 c.c.

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