Tutela licenziamento illegittimo: il tempo nella valutazione del requisito dimensionale
04 Maggio 2020
Licenziamento illegittimo: nella valutazione del requisito dimensionale può farsi riferimento ai sei mesi precedenti il recesso, come indicato nella Circolare n. 3/2013 del Ministero del lavoro?
In linea con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, nel valutare il requisito dimensionale dell'impresa il giudice deve procedere al computo dei dipendenti avendo riguardo alla “normale occupazione”, con riferimento – sul piano temporale- al periodo antecedente al licenziamento, senza tenere conto di contingenti e occasionali contrazioni, ovvero incrementi, del livello occupazionale dell'azienda.
Tale arco di tempo, in assenza di una disposizione normativa, non è definibile aprioristicamente, non potendosi prescindere da un esame del concreto contesto aziendale, ossia dell'effettiva organizzazione produttiva e della sua collocazione nel mercato e, dunque, al tempo necessario nel caso specifico per configurare una ragionevole stabilità occupazionale.
Ne consegue che, al fine di stabilire il periodo temporale di riferimento, non potrebbero, ad esempio, essere poste sul medesimo piano un'impresa la cui attività sia soggetta a fluttuazioni stagionali ed un'altra che, diversamente dalla prima, non subisca tali oscillazioni. Si tiene pertanto ad evidenziare come il generico riferimento ad un tempo pari a 6 mesi nella Circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 16 gennaio 2013 non possa fungere da “unica misura temporale” di riferimento.
Tale Circolare – precisata l'irrilevanza di temporanee contrazioni di personale - si limita ad indicare uno dei possibili parametri utilizzabili per determinare la “normale occupazione” dell'impresa nel periodo antecedente al licenziamento.
Cfr. Cass. n. 22653 del 2016. |