I gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
04 Maggio 2020
Massima
I “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. possono attenere tanto al periculum, nell'ipotesi in cui l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, quanto alla probabile fondatezza dell'opposizione e nonché alla stessa legittimità della concessione del decreto o della clausola di provvisoria esecutività. Il caso
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. in favore di un istituto di credito nei confronti di un proprio correntista, quest'ultimo chiedeva la sospensione per gravi motivi dell'esecutività del provvedimento monitorio. Come si evince dall'ordinanza in esame, i motivi posti a fondamento dell'istanza erano correlati all'incompetenza del Tribunale che aveva pronunciato il decreto ingiuntivo nonché alla sussistenza della pretesa creditoria della Banca. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, sebbene non fosse stata espletata la mediazione obbligatoria, il giudice adito con l'opposizione si è pronunciato sull'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. prima di concedere alle parti il termine per l'espletamento del procedimento dinanzi all'organismo di mediazione. La questione
La questione riguarda le ipotesi nelle quali, a fronte della concessione, da ritenersi eccezionale, della clausola di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio sin dalla fase sommaria inaudita altera parte, il debitore opponente possa ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria dello stesso ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Le soluzioni giuridiche
L'ordinanza che si annota ha ritenuto di dover disattendere l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. A riguardo, la decisione individua, in primo luogo, le ipotesi nelle quali è possibile concedere il relativo provvedimento, andando ad attribuire uno specifico contenuto alla clausola generale “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. Sul punto la pronuncia del Tribunale di Velletri si muove, innanzi tutto, lungo la direttrice “classica” dell'individuazione dei gravi motivi in quelli che attengono sia al periculum in mora, ossia al pregiudizio che potrebbe risentire l'opponente dall'esecuzione del decreto prima della pronuncia sul merito sia al fumus boni juris, i.e. alla fondatezza dell'opposizione. L'ordinanza in esame sottolinea, inoltre, mediante un'argomentazione logica, pur non direttamente desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 649 c.p.c., che la sospensione dell'esecuzione provvisoria può essere concessa anche ove il decreto sia stato emanato nella fase sommaria in difetto dei presupposti richiesti ovvero sia stato munito della clausola di provvisoria esecutività in mancanza delle condizioni necessarie, cioè a dire dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 642 c.p.c. In ragione di tale generale premessa, nella fattispecie considerata, il Tribunale adito ritiene di dover disattendere l'istanza del debitore motivando in maniera molto articolata in ordine alla plausibile infondatezza delle deduzioni della parte opponente sia in punto di legittimità del provvedimento monitorio perché emanato da un giudice incompetente sia in ordine al fumus boni juris dell'opposizione proposta. La pronuncia in commento si iscrive, quanto alle premesse generali in virtù delle quali ha esaminato la fattispecie posta alla propria attenzione, nell'indirizzo interpretativo, rispetto al quale vi è ampia casistica nella giurisprudenza di merito (v., ex multis, Trib. Parma 11 marzo 2004, in Giur. it., 2004, 2321; Trib. Pescara, sez. lav., 12 febbraio 2013, n. 125), condiviso anche in dottrina, per il quale i gravi motivi che consentono di disporre la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto si concretano, di regola, nel pericolo che l'esecuzione forzata del decreto possa arrecare un grave danno senza che vi sia una garanzia di risarcimento nell'ipotesi di fondatezza dell'opposizione, nell'inesistenza o irregolarità di uno dei titoli che giustificano la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 642 c.p.c., nella sopravvenienza di un fatto modificativo o estintivo del credito (cfr. Ronco, 250 ss.) e, più in generale, nella circostanza che l'opposizione proposta sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (fattispecie nella quale, specularmente, il decreto ingiuntivo non potrà essere dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di opposizione ex art. 648 c.p.c.: Garbagnati, 239). È opportuno evidenziare che, mediante un'interpretazione di carattere sistematico, a tali ipotesi la decisione in commento aggiunge espressamente quella in cui il decreto ingiuntivo sia stato emanato in difetto dei presupposti richiesti al fine di esaminare il motivo di opposizione correlato all'eccezione di incompetenza del giudice che ha pronunciato il provvedimento. La possibilità di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto monitorio anche in questo caso si correla, logicamente, alla circostanza che, se il decreto difetta delle stesse condizioni generali per la propria pronuncia, come ove si riscontri la mancanza di un presupposto processuale, a fortiori non può essere munito della clausola di provvisoria esecutività di cui all'art. 642 c.p.c. Osservazioni
Le considerazioni svolte dalla pronuncia in commento sulla specificazione della clausola generale “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. ai fini della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sono, alla luce di quanto evidenziato, da condividere. Rispetto alle vicende dell'esecuzione provvisoria dei provvedimenti monitori, è opportuno che le relative valutazioni siano svolte, soprattutto ove si voglia concedere l'esecutività agli stessi tanto nella fase sommaria ex art. 642 c.p.c. quanto in quella di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. qualora la stessa non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con particolare attenzione da parte dell'autorità giudiziaria. Ciò si correla alle conseguenze, talora irreparabili, della promozione dell'esecuzione nei confronti del debitore opponente in base al decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutività per l'orientamento, consolidato in giurisprudenza e sostanzialmente avallato dalla Corte costituzionale che in più occasioni ha dichiarato inammissibili o infondate le relative questioni di legittimità costituzionale, per il quale il provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c. spiega efficacia ex nunc e non retroattiva, poiché non caduca gli atti esecutivi già compiuti (così, tra le altre, Cass. civ., 3 maggio 1991, n. 4866, in Giur. it., 1992, I, 1, 744; Cass. civ., 6 febbraio 1969, n. 404, in Giur. it., 1970, I, 1, 798, con nota adesiva di Bucolo). Pertanto, mentre la sopravvenuta caducazione, anche non definitiva, del titolo importa l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc, la sospensione, non integra revoca dell'esecutorietà del titolo stesso e, quindi, non tocca la legittimità degli atti esecutivi già compiuti, la cui validità ed efficacia rimangono pertanto impregiudicate (Trib. Nocera Inferiore 19 agosto 2005; Trib. Roma 12 aprile 1994). In sostanza, come affermato nella stessa giurisprudenza di legittimità, alla medesima stregua dell'esecutorietà provvisoriamente concessa, anche il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione abbia natura provvisoria e cautelare sicché la sopravvenuta sospensione non può determinare la nullità o l'inefficacia degli atti di esecuzione in precedenza compiuti (cfr. Cass. civ., 7 maggio 2002, n. 6546). Autorevole dottrina ha opportunamente posto in discussione – anche in considerazione delle gravi conseguenze pratiche che possono derivare da un'improvvida concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, conseguenze che non vengono invero poste in non cale dalla sospensione della stessa - il suddetto orientamento operando una ricostruzione del concetto di sospensione dell'esecuzione provvisoria più ampia che trae le mosse dal rilievo secondo cui non può ritenersi che l'art. 649 c.p.c. sia applicabile soltanto dopo l'inizio dell'esecuzione e non anche prima non potendo ragionevolmente sostenersi che, onde ottenere la verifica della legittimità della clausola, l'opponente debba attendere di subire il pignoramento. Ne consegue che, in tale ipotesi, il provvedimento di sospensione, in modo analogo a qualsiasi provvedimento di revoca, impedisce l'inizio dell'esecuzione e, pertanto, nell'art. 649 c.p.c. il termine sospensione è necessariamente utilizzato in un'accezione ampia, comprensiva della revoca dell'esecuzione iniziata sulla base del titolo con conseguente inefficacia retroattiva degli atti esecutivi eventualmente già compiuti (Vaccarella- Sassani, spec. 276-277).
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