In Gazzetta la conversione in legge del Cura Italia

La Redazione
04 Maggio 2020

È stata pubblicata nella G.U. n. 110 del 29 aprile, la conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (legge 24 aprile 2020, n. 27).

È stata pubblicata nella G.U. n. 110 del 29 aprile, la conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (legge 24 aprile 2020, n. 27).

Il suddetto d.l. n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – si legge in Gazzetta - è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


I decreti legge n. 9 del 2020, n. 11 del 2020 e n. 14 del 2020, sono abrogati; restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.


In considerazione, poi, dello stato di emergenza dilagato su tutto il Pese, i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020 che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di 3 mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, «nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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