Danno da immissioni rumorose e legittimazione dell'amministratore
05 Maggio 2020
Il condominio è legittimato attivamente, ai fini risarcitori, per la salute di chi abita nell'edificio nel caso di illiceità delle immissioni rumorose?
Preliminarmente, in tema di legittimazione, giova ricordare che l'art. 1131 c.c. precisa le linee di detta rappresentanza sotto il profilo attivo: «Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi» e sotto quello passivo: «Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto». Premesso quanto innanzi esposto, in linea generale, sotto il profilo della legittimazione attiva, l'amministratore può agire sempre per la tutela di beni e cose di proprietà condominiale, nei confronti di condomini che arrechino disturbo: ciò che conta è però che il bene e/o cosa da tutelare abbia chiara natura condominiale. E dunque, nel caso in cui l'attività disturbante arrechi solo fastidio e immissioni intollerabili a danno di singoli condomini (si pensi ad esempio a rumore di discoteca che danneggi solo i condomini confinanti con lo stabile in cui si trova la discoteca, e non determini rumori fastidiosi all'interno dell'atrio condominiale), sono solo loro ad essere legittimati ad agire. Difatti, in tema di immissioni moleste, il condominio non è legittimato a proporre la domanda di tutela in via cautelare (ex artt. 669 e 700 c.p.c.) del diritto alla salute dei condomini e degli inquilini, pregiudicata da una situazione di inquinamento acustico ed ambientale, pur in presenza di una delibera assembleare che abbia conferito un incarico/potere in tal senso all'amministratore (Trib. Napoli, 27 ottobre 1993). Per meglio dire, l'azione di cui all'art. 844 c.c. è un'azione di natura reale poiché funzionale ad impedire turbative o molestie di fatto, esperibile dal proprietario di un fondo nei confronti del proprietario del fondo finitimo. In base all'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata (ed oggi anche conforme ai precetti dell'art. 8 CEDU) della norma, secondo la teoria del cd. doppio binario, con tale azione è possibile tutelare la salute di chi abita sul fondo, cumulando l'azione reale con quella risarcitoria nel caso di illiceità delle immissioni. Tuttavia, l'azione di risarcimento del danno, per l'ipotesi della pretesa violazione dell'art. 844 c.c., deve essere proposta dai singoli condomini ritenutisi danneggiati dalle condotte lesive e non dall'ente gestorio che, quale ente immateriale, non è titolare di alcun diritto alla salute tutelato dal nostro ordinamento, né è, comunque, titolare di diritti reali sull'immobile (Trib. Roma, 8 gennaio 2020, n. 243. In tale fattispecie di rumori provenienti da una attività ricettiva in condominio, il giudice adito ha precisato che l'ente gestorio non può agire ai sensi dell'art. 844 c.c. nei confronti di chi disturba la quiete condominiale con la condotta propria o dei suoi ospiti). Secondo altro orientamento (Trib. Reggio Emilia, 21 marzo 2019, n. 409), laddove l'amministratore agisca in giudizio, egli potrà solo perorare la causa del condominio, agendo avverso un soggetto che compia immissioni al fine di ottenere la cessazione della turbativa a nome del palazzo. Egli, tuttavia, non potrà domandare un risarcimento per il danno accusato dai singoli condomini in quanto solo essi saranno i giusti legittimati attivi dell'azione risarcitoria; sicché, l'amministratore può agire per il risarcimento solamente ove le immissioni coinvolgano solo le parti comuni del condominio (risarcimento per lo stesso condominio). In conclusione, in risposta al quesito richiesto, alla luce della citata giurisprudenza, possiamo affermare che l'amministratore di condominio è legittimato attivo a domandare un risarcimento per le immissioni solamente se il pregiudizio è patito dal condominio e con esigenze conservative verso le parti comuni, non in nome e per conto dei singoli condòmini: quest'ultimi mantengono il diritto di agire a difesa dei propri diritti. |