Amministratori di Condominio: gestione delle utenze telematiche

Redazione scientifica
06 Maggio 2020

Fino ad oggi, gli Amministratori di Condominio hanno trasmesso le dichiarazioni tramite gli intermediari o anche direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il Condominio stesso, servendosi dell'utenza associata a ciascun Condominio. Tuttavia, gli Amministratori che seguono un numero consistente di condomìni incontrano la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare. Proprio per superare l'ostacolo e introdurre una semplificazione degli adempimenti, nasce l'utenza unica telematica.

Con la risoluzione n. 10/E del 27 febbraio 2020, il Fisco, in risposta alle richieste arrivate dalle associazioni di categoria degli Amministratori condominiali, ha fornito delle istruzioni per la trasmissione delle dichiarazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate cui gli Amministratori sono tenuti per i condomìni dagli stessi amministrati.

Le certificazioni del Condominio

L'Agenzia, dopo aver ricordato quali siano i requisiti per esercitare l'attività di amministratore condominiale, ricorda come gli Amministratori sono tenuti all'adempimento della trasmissione telematica di Certificazioni Uniche e Modelli 770 quali sostituti d'imposta (art. 23,d.P.R. n. 600/1973); tali adempimenti possono essere svolti sia direttamente dagli Amministratori, tramite l'utenza intestata al Condominio, sia tramite intermediari.

Unica utenza

Nel caso l'Amministratore debba svolgere la trasmissione per un considerevole numero di condomini, quanti sono i condomìni dallo stesso amministrati, potrà inviare le dichiarazioni telematiche non tramite le singole utenze condominiali, ma tramite un'unica utenza intestata all'amministratore stesso, al fine di facilitare lo svolgimento degli adempimenti. In quest'ultimo caso, il collegamento tra Amministratore e Condominio amministrato sarà verificato tramite i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e derivanti dai modelli AA5 ed AA7 presentati al momento della registrazione: in particolare, il Condominio dovrà essere identificato dal codice 51 (Condomini) e l'amministratore dal codice 13 (Amministratore di Condominio) o dal codice 1 se il Condominio è dotato di Partita IVA (quale Rappresentante legale). I dati del Condominio se non registrati correttamente possono essere variati tramite il modello AA5 (AA7 per i condomini con partita IVA); tale adempimento potrà essere svolto direttamente (tramite il servizio Fisconline o Entratel) con l'utenza del Condominio, tramite intermediari o tramite presentazione dei modelli presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione precompilata

Con la nuova utenza telematica gli Amministratori potranno effettuare tutte le comunicazioni di loro competenza come, ad esempio, quelle che consentono la predisposizione della dichiarazione precompilata (art. 2, d.m. 1 dicembre 2016), contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal Condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché quelle relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La revoca dell'utenza telematica

Infine, l'Agenzia fa presente che la perdita della prerogativa di amministratore di Condominio determina la revoca dell'utenza telematica e che rimane la possibilità per gli Amministratori di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del Condominio o tramite gli intermediari.

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