Tassa per lo smaltimento dei rifiuti e criteri di ripartizione
07 Maggio 2020
Con quale criterio deve avvenire la ripartizione tra i condomini della tassa di smaltimento rifiuti?
Preliminarmente, secondo quanto riportato dalla giurisprudenza di merito, occorre osservar che il servizio della raccolta e rimozione dei rifiuti, quando riguardi uno stabile in regime di condominio, è da ritenere condominiale così come è da ritenere che destinataria dell'imposizione sia la collettività dei condomini; ma la ripartizione dei relativi oneri non può non riflettere le differenze riguardanti i diversi usi dei locali (Trib. Milano, 30 gennaio 1992. Nella specie, il Tribunale ha giudicato lecita la deliberazione assembleare che aveva ripartito la spesa di raccolta dei rifiuti distinguendo fra proprietari di unità destinate ad abitazione, a negozi ed a laboratori). Proprio su tale aspetto, occorre considerare che in caso di condomino titolare di un appartamento non produttivo di rifiuti e, pertanto, esente dal pagamento della tassa rifiuti, questo non dovrebbe essere tenuto al pagamento delle spese di movimentazione dei carrellati poiché non ne trae alcuna utilità effettiva. Tuttavia, affinché possa operare l'esenzione in tal senso, occorrerebbe una delibera assembleare che, con le dovute maggioranze, preveda espressamente l'esonero della spesa. Quanto alla ripartizione delle spese dalla tassa di smaltimento rifiuti, in assenza di regolamento o di disposizioni dello stesso sul punto, esiste la regola vigente in tema di ripartizione delle spese condominiali ex art. 1123 c.c. secondo cui sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, le spese necessarie: a) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio; b) per la prestazione dei servizi nell'interesse comune; c) per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Nonostante tale previsione normativa, tuttavia, ad oggi, è stato riscontrato un orientamento diverso dalla regola sopra citata. Difatti, secondo i giudici di legittimità, la ripartizione tra i condomini della tassa di smaltimento dei rifiuti, non rientrando tale esborso tra le spese di manutenzione e di gestione delle parti o servizi comuni, perché è relativa alle singole unità immobiliari che appartengono a ciascuno dei condomini, va ripartita applicando i criteri in base al quale è determinata dall'ente impositore, diversi da quelli con i quali vengono ripartite le spese condominiali in senso proprio (Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15131). |