Accertamento tecnico preventivo, le linee guida del Tribunale di Roma
07 Maggio 2020
LINEE GUIDA. La tredicesima Sezione civile del Tribunale di Roma, competente per i procedimenti in materia di responsabilità professionale sanitaria, ha reso note delle linee guida in materia di accertamenti tecnici preventivi (ex art. 8 della l. n. 24/2017, Legge Gelli-Bianco), condividendo con l'Avvocatura alcuni orientamenti circa le modalità di proposizione e trattazione. A tre anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le linee guida sono il risultato delle valutazioni fatte dalla tredicesima sezione del tribunale romano sulle criticità e sulle possibili modalità per correggere le difficoltà interpretative ed applicative del testo normativo. Questo ha consentito di procedere ad una generale condivisione dei percorsi processuali da seguire per la trattazione dell'ATP e per il successivo giudizio di merito.
CONTENUTO. Le linee guida, alle quali i Giudici della sezione dovranno attenersi e che indirizzeranno l'attività processuale delle parti, tra le altre cose, specificano che il procedimento deve essere introdotto con ricorso cui si applicano le norme generali relative alla forma e al contenuto degli atti introduttivi e quelle speciali relative ai procedimenti di istruzione preventiva. Il ricorso dovrà contenere l'esposizione sommaria dei fatti e della domanda cui la consulenza risulta strumentale. Esso sarà dichiarato inammissibile se le allegazioni risultino tanto generiche da non consentire al giudice di conoscere e valutare le questioni tecniche rilevanti nella controversia, né di formulare i quesiti da porre al CTU. Se il provvedimento sarà dichiarato inammissibile o verrà dichiarata l'incompetenza del giudice adito, il ricorrente dovrà rifondere le spese di lite.
Relativamente allo svolgimento della CTU viene chiarito che l'obbligo della nomina di un collegio peritale, previsto dall'art. 15, l. 24/2017, ha quale presupposto necessario la revisione degli albi di cui ai commi 2 e 3 della stessa norma e che è, dunque, di immediata applicazione anche alla luce della Risoluzione del CSM in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, adottata con delibera del 25 ottobre 2017. In proposito, la tredicesima sezione del Tribunale, attraverso una lettura flessibile della norma. ritiene sia consentito al giudice, su espresso accordo delle parti, di nominare un solo consulente laddove si tratti di compiere accertamenti semplici e ove si tratti di un consulente provvisto della doppia specializzazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere svolto prima del deposito della relazione peritale definitiva; il CTU deve convocare le parti per il tentativo di conciliazione al più tardi entro dieci giorni dall'invio dalla bozza di relazione. Se viene raggiunto l'accordo il consulente redigerà il verbale di conciliazione dando atto delle intese intervenute tra le parti e, in particolare, dell'entità del risarcimento concordato. Sarà poi il giudice ad omologare il verbale, attribuendogli efficacia esecutiva ai fini della esecuzione forzata. Nel caso di mancato accordo il collegio peritale procederà a redigere un verbale negativo e dovrà, quindi, depositare la relazione che andrà acquisita nel giudizio di merito promosso dall'interessato nelle forme di cui agli artt. 702-bis e ss., c.p.c.
Relativamente al rito applicabile, le linee guida chiariscono che, ove la parte abbia assolto la condizione di procedibilità con il procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c., il giudizio di merito andrà introdotto con ricorso ex art. 702-bis e svolto con il rito sommario a prescindere dal rispetto del termine di sei mesi e con salvaguardia di quello di novanta giorni dal deposito della relazione. Se invece essa abbia svolto il tentativo di mediazione, il giudizio di merito andrà introdotto con citazione e svolto con il rito ordinario. In caso di errore nella scelta del rito si procederà a mutamento del rito con sanatoria e retrodatazione degli effetti della domanda nel rispetto del rito corretto. È onere della parte indicare nell'atto introduttivo del giudizio l'avvenuto espletamento del procedimento per ATP con l'indicazione del numero del fascicolo e, ove possibile, del nominativo del giudice procedente cui compete tabellare la trattazione anche della fase di merito.
|