Il rimborso delle spese di “resistenza” ex art. 1917, comma 3, c.c.
07 Maggio 2020
Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione, terza chiamata in causa dal professionista convenuto, chieda che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del proprio assicurato, sia posto a carico di quest'ultimo il pagamento delle spese legali da egli sostenute per la difesa e il Tribunale adito, rigettando la domanda attorea, ometta di decidere sulla domanda di manleva, naturalmente rimasta assorbita, l'assicurato può in altro giudizio formulare apposita richiesta di rifusione delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c. oppure il giudizio su tali spese deve ritenersi “sospeso”? Inoltre, l'eventuale prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c.c., eccezione formulata tardivamente (e comunque non scrutinata, in quanto assorbita dal rigetto della domanda attorea) può produrre effetti sulla domanda di rimborso delle spese di resistenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.?
Il quesito pone degli interrogativi di una certa complessità su di una materia, quella assicurativa, che non può certamente essere trattata ex professo in questa sede. Si cercherà, pertanto, di fornire adeguata risposta analizzando “chirurgicamente” la fattispecie proposta. Se ben si intende, il caso è quello in cui sia stato chiamato in causa un professionista per la richiesta di risarcimento del danno e che quest'ultimo abbia, a sua volta, chiamato in causa la propria assicurazione al fine di essere garantito. L'assicurazione, terza chiamata, sembra aver richiesto, poi, nelle proprie conclusioni, fra le altre cose, che le spese che il professionista garantito debba sostenere, in caso di sua soccombenza, vengano da lui sopportate. Si ipotizza, poi, che la domanda nei confronti del professionista venga rigettata. Non si evince, dal quesito, se e come il tribunale si sia espresso in merito alle spese processuali. Veniamo, ora, alla disciplina delle spese come regolata dall'art. 1917, comma 3, c.c. In base a questa norma bisogna distinguere due tipi di spese: quelle relative alla rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba corrispondere al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato (voce che rientra nella previsione di cui all'art. 1917, comma 1, c.c.) e le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (voce che rientra nel comma 3 dell'art. 1917 c.c.), che sia risultato perdente o vittorioso (rimborsabili da parte dell'assicuratore, entro i limiti prestabiliti). Infatti, le prime sono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e, pertanto, esse non rientrano nel disposto del comma 3 della norma in esame, a differenza delle seconde che sono a carico dell'assicuratore ai sensi della norma richiamata: «In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale» (Cass. civ., n. 5242/2004). A ben vedere si tratta di due obbligazioni distinte, pertanto le spese rientranti nella previsione di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c., possono essere domandate dall'assicurato sia congiuntamente con l'unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande. Di conseguenza l'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore (ai sensi dell'art. 1917, comma 4, c.c.) chiedendone la condanna in manleva soltanto all'obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio l'adempimento dell'obbligazione accessoria di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.: «Il regime dell'assicurazione della responsabilità civile contenuto nell'art. 1917 c.c. - non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall'art. 18 della legge sulla assicurazione della R.C.A. 24 dicembre 1969 n. 990, che ha attribuito al danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore - regola da un lato (comma 1) la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato, dall'altro (comma 3) il rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l'adempimento di esse può essere domandato dall'assicurato sia congiuntamente con l'unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Ciò comporta, altresì, che l'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore (art. 1917 comma 4) chiedendone la condanna anche soltanto all'obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio l'adempimento dell'obbligazione accessoria» (Cass. civ., n. 6340/1998). L'assicurato, pertanto, potrà agire con giudizio separato ed autonomo per vedersi rifondere le spese di resistenza senza scontare alcuna “sospensione”. Il secondo quesito, collegato al primo, pone il problema del diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., in presenza della intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato stesso, ai sensi dell'art. 2952 c.c., secondo comma. A tal proposito bisogna premettere che anche il diritto al rimborso delle spese di resistenza sconta il medesimo termine di prescrizione (di due anni) previsto dal secondo comma dell'art. 2952 c.c. Nel caso di specie, stante il rigetto della domanda principale da parte del danneggiato, si evince che nessuna statuizione in merito sia stata formulata dal tribunale, ritenendosi, tale eccezione di prescrizione, assorbita dal rigetto della domanda attorea. Orbene, ci si deve chiedere se l'intervenuta prescrizione del dritto all'indennizzo, dovuto dall'assicurazione nei confronti dell'assicurato in manleva, del danno prodotto possa incidere sul diritto al pagamento delle spese di resistenza a favore dell'assicurato ai sensi del terzo comma dell'art. 1917 c.c., a prescindere dal fatto che tale eccepita prescrizione sia stata valutata nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno. Per rispondere adeguatamente bisogna chiedersi da quando decorra il termine prescrizionale per la richiesta del rimborso delle spese cosiddette di resistenza. Il dies a quo non può che iniziare da quando il diritto possa essere esercitato, secondo i principi generali in materia di prescrizione. A tal proposito si è espressa la giurisprudenza la quale ha affermato: «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurato ha diritto a due garanzie: a) essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del terzo; b) ottenere la rifusione delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato. La prima di queste due garanzie scaturisce da un fatto illecito e ha ad oggetto una obbligazione indennitaria che, essendo ricalcata quantitativamente sul debito dell'assicurato verso il terzo, è necessariamente illiquida. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'assicurazione della responsabilità civile la prescrizione del credito dell'assicurato verso l'assicuratore inizia a decorrere solo quando il debito del primo verso il terzo danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile. La seconda delle suddette garanzie (rimborso delle spese di resistenza) ha fonte e natura diverse dalla prima. Ha ad oggetto il rimborso di una perdita pecuniaria, e non la manleva dalle conseguenze d'un fatto illecito; costituisce un'assicurazione contro le perdite pecuniarie e non un'assicurazione di responsabilità e non presuppone la commissione di alcun illecito aquiliano da parte dell'assicurato. Le due garanzie di cui si discorre, infine, non sono tra loro dipendenti, e la seconda può sussistere anche se manchi la prima, come nel caso in cui la domanda proposta dal terzo danneggiato verso l'assicurato venga rigettata. La diversità delle due garanzie non consente di applicare al credito dell'assicurato per spese di resistenza, di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., le regole dettate per l'indennizzo dovutogli ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. Solo rispetto a quest'ultimo, infatti, che presuppone una richiesta risarcitoria da parte del terzo, è concepibile l'effetto sospensivo di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., e la necessità che il credito del terzo divenga liquido, affinché l'assicurato possa esercitare a sua volta il suo diritto all'indennizzo verso l'assicuratore. Per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza, per contro, l'assicurato non ha ovviamente necessità di attendere alcuna richiesta da parte di terzi. Il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito del pagamento dell'onorario al legale e, quindi, al più tardi, al momento di ultimazione delle prestazioni professionali. Per definizione, infine, il debito dell'assicurato verso il legale è di pronta liquidazione, essendo regolato dalla tariffa forense» (Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3899). Da quanto affermato nella sentenza riportata, quindi, l'effetto di sospensione di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. non opera per il rimborso delle spese di resistenza il cui termine prescrizionale è collegato unicamente al maturarsi delle spese legali in capo all'assicurato (ed a favore del proprio legale) in ragione della sua resistenza in giudizio. Tali spese, pertanto, devono considerarsi liquide ed esigibili dalla ultimazione della prestazione professionale (o anche prima in caso di pagamento di acconti sull'attività svolta dal legale in giudizio). Pertanto, tale termine non è collegato al termine per far valere il diritto all'indennizzo di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., ma decorrerà dalla liquidità ed esigibilità del compenso del legale nel giudizio di “resistenza” dell'assicurato nei confronti del danneggiato che lo abbia chiamato in causa. Tuttavia, si deve rilevare anche che l'obbligazione dell'assicuratore di indennizzare le spese legali di resistenza, costituisce un accessorio dell'obbligazione indennitaria principale, che ne è il presupposto. Infatti, ove non dovesse sussistere l'obbligazione principale a causa dell'inoperatività della copertura assicurativa o, come nel caso di specie, in quanto si sia maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., non sarebbe nemmeno configurabile in capo all'assicuratore l'obbligazione accessoria di indennizzo delle spese di resistenza. Diversamente, nel caso in cui l'obbligazione principale all'indennizzo a favore dell'assicurato non dovesse ritenersi esistente a causa del rigetto della domanda proposta dal danneggiato verso l'assicurato stesso: in tal caso l'assicuratore sarebbe comunque obbligato a rifondere all'assicurato le spese di resistenza. Pertanto, sembra evincersi che il fatto che il convenuto sia risultato vittorioso contro il danneggiato non faccia venir meno il suo diritto alle spese di resistenza. Nel caso di specie, però, vi è anche la presenza di un'eccezione relativa alla prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo per il danno eventualmente provocato, eccezione che non viene valutata dal giudicante in quanto rimasta assorbita dal rigetto della domanda del danneggiato nei confronti dell'assicurato. Orbene, potendo, come abbiamo visto sopra, essere richiesta la corresponsione delle spese di resistenza anche in separato giudizio, la prescrizione potrebbe giocare un ruolo rilevante. Infatti, se è vero che la soccombenza del danneggiato non elimina la debenza delle spese di resistenza, è pur vero che queste sono legate al diritto all'indennizzo che il convenuto possa vantare nei confronti dell'assicurazione. Di conseguenza, ben potrebbe l'assicurazione far valere la prescrizione del diritto all'indennizzo per affermare come non dovute le spese di resistenza; infatti, la prescrizione dell'obbligazione principale, che consiste nel diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, potrebbe far venire meno anche il diritto alla rifusione delle spese di resistenza in capo all'assicurato stesso, qualora la prescrizione del diritto principale all'indennizzo fosse fatta valere dall'assicurazione nel giudizio teso alla richiesta delle spese di resistenza da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicurazione. Infatti, come già detto, se è vero che il diritto al rimborso delle spese di resistenza forma oggetto di un'obbligazione diversa da quella relativa alla corresponsione dell'indennizzo per il danno vantato dal danneggiato, è altrettanto vero che quest'ultimo ne è il presupposto. Di conseguenza, l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., secondo comma, del diritto all'indennizzo a favore dell'assicurato per il danno eventualmente prodotto potrà far venir meno anche il diritto alla rifusione delle spese di resistenza e ciò potrà essere valutato dal giudice adito in merito alla richiesta dell'assicurato, nei confronti dell'assicurazione, della corresponsione delle spese cosiddette di resistenza. Infatti, non essendoci stata alcuna pronuncia del giudice in merito alla eccepita prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo, sarà possibile che tale eccezione venga riproposta dall'assicurazione nel giudizio promosso dall'assicurato per richiedere, all'assicurazione, il rimborso delle spese di resistenza stesse. |