Atti persecutori nei confronti della collega e mancato accoglimento della istanza di assegnazione a sede più vicina alla persona da assistere

Sabrina Apa
08 Maggio 2020

Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, onde garantire la tutela del disabile, non è assoluto ed incondizionato, ma deve essere bilanciato con le esigenze di effettività, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, parimenti tutelate in sede costituzionale (art. 97 Cost.)...

Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, onde garantire la tutela del disabile, non è assoluto ed incondizionato, ma deve essere bilanciato con le esigenze di effettività, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, parimenti tutelate in sede costituzionale (art. 97 Cost.).

Nel caso di specie il giudice ha rilevato che il diniego dell'Amministrazione è stato espressione dell'effettività delle esigenze organizzative e funzionali del datore di lavoro, nonché del corretto esercizio della prerogativa costituzionale).

In particolare, tenuto conto della portata “diffusiva” della condotta del lavoratore (il quale era stato condannato dal gip per atti persecutori nei confronti di altra dipendente), unitamente al numero dei provvedimenti disciplinari e organizzativi che l'Amministrazione aveva dovuto adottare per gestire la situazione, il giudicante ha osservato che, l'eventuale accoglimento dell'istanza di assegnazione avrebbe comportato per il datore di lavoro uno sforzo eccessivo nell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. – di assicurare l'integrità psico-fisica della dipendente offesa – a discapito dell'obbligo, sulla medesima ugualmente gravante, di assicurare il servizio reso nel rispetto del canone del buon andamento, che costituisce il punto di incontro tra l'economicità e l'effettività dell'azione amministrativa).

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