Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione

Francesca Maria Bava
11 Maggio 2020

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 188, contribuisce ad interpretare le disposizioni contenute all'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”.

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 188, contribuisce ad interpretare le disposizioni contenute all'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia” (conv. con mod. in l. n. 27/2020).

La ratio di tali previsioni, derogatorie alla disciplina dello svolgimento delle assemblee, è da ravvisarsi nel consentire il rispetto del divieto di assembramento imposto per evitare l'aumento del contagio da Covid-19 anche in ambito societario e, in particolare, nelle società quotate caratterizzate dauna compagine sociale numerosa.

È consentito, infatti, alle s.p.a. con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione nonché alle s.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante designare - per le assemblee ordinarie e straordinarie - il rappresentante previsto dall'art. 135 undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 anche ove lo statuto disponga diversamente, ad esempio escludendone la possibilità di nomina.

Inoltre, le medesime società possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, a cui i soci conferiscono una delega con le istruzioni di voto. In linea con la ratio di cui sopra,si evita così la partecipazione in assemblea non solo dei numerosi soci, ma anche degli eventuali diversi rappresentanti liberamente scelti da ciascuno di essi ai sensi dell'art. 135 novies del D.Lgs. n. 58/1998. Ciò, tuttavia, non precludeai soci di avvalersi comunque di un proprio rappresentante ex art. 135 novies, purché quest'ultimo proceda tempestivamente a subdelegare il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies.

Infine, alle suddette società deve ritenersi altresì estesa la possibilità - prevista dall'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020 - che l'assemblea si svolgaa prescindere dall'esistenza di apposita clausola statutaria, anche esclusivamente, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione: in tale caso, il diritto di partecipazione con queste modalità spetta solo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al rappresentante designato ex art. 135 undecies, al segretario o al notaio (che può, quindi, non essere nello stesso luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea) e agli altri soggetti cui è consentita la partecipazione ai sensi di legge, statuto o regolamento assembleare, ma non ai soci che devono necessariamente avvalersi del rappresentante designato.

Nella prospettiva del legislatore, la compressione dei diritti di voice esercitabili dal socio in assemblea è dunque giustificata da esigenze di tutela della salute pubblica.

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