Anticipazioni di pagamenti: verbale di passaggio di consegna e approvazione del rendiconto non integrano ricognizione di debito

Maurizio Tarantino
11 Maggio 2020

Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati; mentre i condomini, che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, devono dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

Il caso. Con ricorso per decreto ingiuntivo, Tizio, ex amministratore del Condominio, aveva chiesto al Tribunale la condanna dell'intimato Condominio al pagamento della somma di circa 65 mila euro, esponendo di esserne creditore a titolo di compensi professionali e di rimborso di spese anticipate per la gestione condominiale. Avverso tale ingiunzione, il Condominio propose opposizione, adducendo che il passaggio di consegna all'amministratore subentrante e la dedotta delibera condominiale di approvazione del rendiconto non costituivano prove del credito. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito respinsero l'opposizione di Tizio.

Il riconoscimento del debito. Avverso tale decisione, l'ex amministratore ha proposto ricorso in Cassazione per avere la Corte di appello erroneamente statuito che non poteva assurgere a valore di prova del credito il verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore; inoltre, che non poteva essere valutato, come una ricognizione di debito, l'anticipo non autorizzato dall'assemblea e l'impegno o il versamento di un acconto. Difatti, secondo il ricorrente, la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale di consegna, indicante anche il credito a lui spettante, avrebbe valore di atto di ricognizione del debito. In particolare, tale verbale, rappresentando la situazione patrimoniale, avrebbe riconosciuto un credito da parte dell'amministratore Tizio per anticipazioni di cassa e per compensi relativi agli anni precedenti. Di conseguenza, il ricorrente sosteneva di aver raggiunto prova piena della sua domanda attraverso la documentazione prodotta e, nello specifico, mediante: il passaggio di consegne al nuovo amministratore con il riconoscimento del debito del Condominio; il bonifico effettuatogli a titolo di acconto; la delibera assembleare che ebbe ad approvare i rendiconti e ad autorizzare il nuovo amministratore a procedere ai pagamenti.

La sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne. Diversamente dal ragionamento seguito dal ricorrente, la S.C. ha ribadito come l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente, ovvero anche un pagamento parziale, a titolo di acconto, di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2012, n. 8498).

La delibera di approvazione del rendiconto. Anche in tale situazione, la Corte di legittimità ha evidenziato che la deliberazione dell'assemblea, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2011, n. 10153).

In conclusione, solo una chiara indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizio è stato rigettato.

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