Protezione internazionale: nessuna nullità se il giudice onorario tiene l'udienza e rimette al Collegio
11 Maggio 2020
L'estraneità di detto Giudice dal Collegio non assume rilevanza a norma dell'art. 276 codice di rito giacché, avendo particolare riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento alle attività svolte in diverse fasi processuali
Il caso. Nel caso in esame al ricorrente era stato negato lo status di rifugiato nonché l'ammissione alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
I precedenti della Corte di cassazione. L'argomento non è nuovo in quanto il Supremo Collegio, in una molteplicità di pronunce richiamate nella sentenza oggetto del commento, ha già avuto modo di argomentare che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente protezione per poi rimettere la causa al collegio della sezione specializzata.
La Magistratura onoraria e la funzione di affiancamento. D'altronde lo svolgimento di attività processuali specifiche da parte del magistrato onorario trova giustificazione nell'applicazione del modello di affiancamento che si sostanzia nella possibilità per il giudice ordinario di delegare al g.o.t. attività anche di natura istruttoria ancorché sotto la vigilanza del magistrato togato. Facoltà che è concessa anche ai Giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale come confermato sia dalla giurisprudenza sia dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il ricorso oggetto di discussione. Alla luce dei precedenti giurisprudenziali e delle indicazioni operative del C.S.M. l'art. 276 codice di rito non può dirsi violato in quanto qualora il Collegio chiamato a decidere, in camera di consiglio, sia diversamente composto da quello delle precedenti fasi processuali. D'altronde il Giudice onorario è incaricato di espletare incombenti processuali che hanno natura preparatoria rispetto alla fase decisoria di competenza del Collegio: in altre parole il principio di immutabilità del Giudice non implica che il Collegio a cui la causa viene rimessa in decisione coincida con quello avanti al quale è stata espletata l'attività istruttoria.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |