Decreto "Cura Italia" e Decreto "Liquidità": nuovi chiarimenti dalle Entrate

La Redazione
12 Maggio 2020

Pubblicata una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 11/E) che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi, ad ampio spettro, sull'applicazione delle misure fiscali previste dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 11/E del 6 maggio scorso, ha fornito nuovi chiarimenti sulle disposizioni contenute nel Decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020) e del Decreto "Liquidità" (d.l. n. 23/2020), rispondendo agli ulteriori quesiti pervenuti da associazioni di categoria, professionisti e contribuenti, nonchè dalle Direzioni Regionali. La Circolare fa seguito alle precedenti indicazioni contenute nelle Circolari n. 8/E e n. 9/E (su cui si veda la precedente news, in questo portale).

Tra gli argomenti affrontati, vi sono i nuovi termini adempimenti IVA: grazie alle sospensioni dei termini contenute nei due decreti, l'attuale calendario fiscale prevede che al 30 giugno 2020 scadano i termini relativi a:

- presentazione dichiarazione annuale IVA;
- presentazione modello TR;
- presentazione comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- presentazione ”esterometro” del primo trimestre 2020;
In assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

Sospensione IVA dei soggetti non residenti. Si specifica, inoltre, che l'art. 62, ai sensi del quale è sospeso il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, in scadenza il 30 aprile, per soggetti non residenti, si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Ulteriori quesiti riguardano la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti esercenti attività d'impresa, di arte o professione, di cui all'art. 18 del Decreto Liquidità.

Concordato e transazione fiscale. Un quesito riguarda, poi, la possibilità di applicare l'art. 9 del Decreto Liquidità, riguardante la sospensione dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati anche alle scadenze delle rate di atti di transazione fiscale, ex art. 182-ter l. fall. La Risposta dell'Agenzia delle Entrate è affermativa: l''espressione «termini di adempimento» di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 23/2020, “è da intendersi riferita alla tempistica prevista per il compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del concordato o dell'accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute”.

Sono quindi prorogate di sei mesi le scadenze dei pagamenti di rediti tributari oggetto di transazione fiscale ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

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