Durata del contratto di locazione non abitativa inferiore a quella legale: si può rinunciare alla nullità

Redazione scientifica
13 Maggio 2020

La Corte di Cassazione ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui è derogabile la tutela di cui all'art. 79, l. n. 392/1978, purchè la rinunzia ad avvalersi della nullità ivi prevista sia successiva alla conclusione del contratto.

Il fatto. Un immobile veniva concesso in locazione, per uso diverso da quello abitativo, con contratto di durata sessennale e obbligo di restituzione libero da persone e cose alla prima scadenza contrattuale. Nel corso del rapporto, all'originario conduttore subentrò un terzo che, pochi mesi prima della scadenza contrattuale, comunicava ai locatori che avrebbe riconsegnato l'immobile alla data pattuita. Questi ultimi, al fine di far accertare la prosecuzione del rapporto per ulteriori 6 anni e l'inadempimento della controparte, adirono il Tribunale di Brindisi che accertava e dichiarava la cessazione del contratto in accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione avanzata dal conduttore. La Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione. La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte su ricorso dei locatori.

Durata del contratto di locazione. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la nullità prevista dall'art. 79, l. n. 392/1978 sarebbe rinunciabile dal conduttore. La norma invocata dai ricorrenti prevede che «è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge».

Sul tema l'orientamento giurisprudenziale consolidato – a cui la motivazione della pronuncia impugnata ha adeguatamente aderito - riconosce la derogabilità, dopo la conclusione del contratto di locazione, della previsione di nullità di una durata inferiore a quella legale o dell'esclusione della rinnovazione tacita alla prima scadenza. Nel caso di specie, dunque, la comunicazione del conduttore si configura come rinuncia successiva alla tutela di cui all'art. 79, l. n. 392/1978 e non può ritenersi affetta da nullità.

Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.