Osservatorio sulla Cassazione – Aprile 2020

La Redazione
13 Maggio 2020

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Aprile.

Diminuzione patrimoniale senza vantaggi compensativi: c'è bancarotta impropria patrimoniale

Cass. Pen. – Sez. V – 29 aprile 2020, n. 13284, sent.

In tema di bancarotta, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, perchè il reato resta escluso se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente sfavorevoli, sì da rendere l'operazione stessa incapace di incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società fallita. Il vantaggio compensativo derivante alla società fallita dall'operazione infragruppo per la stessa sfavorevole nell'immediato non può peraltro coincidere con la mera partecipazione al gruppo, né può identificarsi con la generica utilità ritratta da quest'ultimo o con quello ricavato dalla società controllante.

Recesso di un socio dalla società di persone costituita tra coniugi in comunione e liquidazione della quota

Cass. Civ. - Sez. I – 27 aprile 2020, n. 8222, sent.

Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica.

Il recesso di un socio comporta l'obbligo della liquidazione, a carico della società, della quota di questi, il cui valore va determinato ai sensi dell'art. 2289 c.c., tenuto conto del valore patrimoniale della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale;

La domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo al socio receduto può essere interpretata dal giudice del merito, ove ne sussistano i presupposti, come domanda di liquidazione della quota sociale.

Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio illimitatamente responsabile.

Investimenti: l'intermediario è responsabile per carenze informative anche se il cliente lavora in banca

Cass. Civ. - Sez. I – 27 aprile 2020, 8212, sent.

In tema di operazioni di investimento, l'art. 21 TUF dispone che gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, ed acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. La carenza informativa è fonte di responsabilità per l'intermediario, e a tal fine è del tutto irrilevante il fatto che uno dei clienti fosse dipendente di banca, posto che tale qualifica non implica una particolare conoscenza del mercato e dei prodotti finanziari. Nel giudizio di risarcimento dei danni cagionati al cliente, l'art. 23 TUF prevede un'inversione dell'onere della prova, facendo ricadere sull'intermediario l'obbligo di provare l'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, agli obiettivi di investimento, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio del cliente.

Emissione di fatture inesistenti e bancarotta: c'è continuazione di reato

Cass. Pen. – Sez. III – 24 aprile 2020, n. 12632, sent.

È ammissibile la continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta ed i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la diversità delle norme violate non può rappresentare un ostacolo alla operatività dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dello stesso art. 81 c.p., la disciplina del reato continuato riguarda chi commette anche in tempi diversi più violazioni di diverse disposizioni di legge.

Competenza della Sezione Specializzata in caso di cessione di quote societarie

Cass. Civ. – Sez. VI-3 – 22 aprile 2020, n. 8043, ord.

Nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti”, la competenza del tribunale per le imprese si determina – ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b, – in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi.

Bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico: niente condanna per l'amministratore prestanome

Cass. Pen. – Sez. V – 20 aprile 2020, n. 12455, sent.

La condanna dell'amministratore di diritto, mero prestanome, per bancarotta fraudolenta documentale sotto forma di occultamento delle scritture contabili, presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo: il reato in esame, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

Fusione per incorporazione: sì alla diversificazione tra azioni ordinarie e di risparmio (di valore inferiore)

Cass. Civ. – Sez. I – 20 aprile 2020, n. 7920, sent.

In caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della stessa incorporata, giacché il valore delle azioni di risparmio, che può essere desunto dalle quotazioni di mercato dei titoli, è funzione dei diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, conferiti alle azioni in questione. Gli amministratori dovranno, per non incorrere in arbitrio, stabilire il rapporto di cambio tenendo conto della diversa consistenza dei diritti connaturati alle due categorie di azioni.

Finanziamento o versamento del socio: conta l'effettiva volontà delle parti

Cass. Civ. – Sez. I – 20 aprile 2020, n. 7919, sent.

La qualificazione dell'erogazione di somme da parte del socio in favore della società, come finanziamento (con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza) oppure come versamento che non dà luogo a credito esigibile, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio

Obblighi informativi dell'intermediario: non rileva la propensione al rischio del cliente

Cass. Civ. – Sez. I – 17 aprile 2020, n. 7905, sent.

Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

La prova dell'esistenza di una supersocietà di fatto e il suo fallimento in estensione

Cass. Civ. – Sez. I – 17 aprile 2020, n. 7903, sent.

Il fallimento in estensione, ex art. 147, comma 5, l.fall., è applicabile non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di sua interpretazione estensiva, quando il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone, cioè nell'ipotesi della cd. supersocietà di fatto. A tal fine, l'esistenza di una supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci.

Responsabilità degli enti: giurisdizione italiana anche se la società ha sede all'estero

Cass. Pen. – Sez. VI – 7 aprile 2020, n. 11626, sent.

In tema di responsabilità penale-amministrativa degli enti, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 ad una società straniera priva di sede in Italia, ma operante sul territorio nazionale, quando il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale, o debba comunque ritenersi commesso in Italia; in simili ipotesi, infatti, la società risponde, al pari di una qualunque persona fisica, degli effetti della propria condotta, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo in cui si trova la sede principale.

Bancarotta: il dovere di controllo dei sindaci riguarda anche la gestione della società

Cass. Pen. – Sez. V – 3 aprile 2020, n. 11308, sent.

La responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta "impropria" è configurabile in capo ai sindaci, per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro; la responsabilità dei sindaci per comportamento omissivo, per la gran parte declinata in fattispecie di concorso dei sindaci nei reati di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori, è radicata nel dovere di controllo che su di loro grava e che non si esaurisce in una mera verifica formale, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione e si estende al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.