Sospensione termini Consob

02 Aprile 2020

Con una serie di delibere, la Consob ha sospeso i termini per i procedimenti sanzionatori in corso, il pagamento dei contributi di vigilanza e i procedimenti innanzi all'ACF.

Procedimenti sanzionatori

La Consob, con delibera 21300 del 12 marzo 2020, ha sospeso fino al 3 aprile 2020 i termini endoprocedimentali dei procedimenti sanzionatori in corso. La decisione è stata presa alla luce dei provvedimenti adottati dal governo per far fronte all'emergenza da Coronavirus. La delibera mira ad assicurare a chi è destinatario di un procedimento sanzionatorio piena facoltà di partecipazione allo stesso nell'interlocuzione con gli Uffici e con la Commissione.

Pagamento dei contributi di vigilanza per il 2020

La Consob, tenuto conto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con delibera 21305 del 18 marzo 2020, ha sospeso fino al 15 maggio 2020 il termine, già fissato al 15 apriile 2020, per il pagamento dei contributi di vigilanza per il 2020 dovuti dai soggetti vigilati italiani ed esteri.

Procedimenti presso l'Arbitro per le Controversie Finanaziarie

La Consob, tenuto conto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con delibera 21308 del 18 marzo 2020, ha prorogato ulteriormente al 15.04.2020 la sospensione di tutti i termini dei procedimenti in corso presso l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l'organismo di soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari, già sospesi, con delibera 21299 del 12.03.2020, dal 12 al 22.03.2020.

Comunicazioni periodiche

La Consob, alla luce dei provvedimenti di contenimento adottati dal Governo per far fronte all'emergenza da coronavirus, con delibera 21314 del 25 marzo 2020, ha concesso agli intermediari una proroga di 60 giorni per i termini relativi all'invio della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e della relazione sulla struttura organizzativa. Con delibera 21315 in medesima data, ha anche prorogato di 60 giorni i termini per l'invio da parte dei gestori di portali delle Comunicazioni previste dall'art. 21, comma 3, del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line.

Chiarimenti sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni

La Consob. con Comunicazione 2/20 del 25.03.2020, ha formulato dei chiarimenti sulla portata della sospensione introdotta dall'art. 103, comma 1, del Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020), che reca una disciplina sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni. La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, o iniziati dopo tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23.02.2020 e quella del 15.04.2020. Per quanto di sua competenza, la Consob ha formulato chiarimenti riguardo a) Procedimenti amministrativi; b) Provvedimenti cautelari ed urgenti; c) Obblighi di comunicazione alla Consob. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza la Consob terrà, in ogni caso, in adeguata considerazione l'attuale contesto emergenziale.

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