Accordi di deroga della competenzaFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 28
13 Maggio 2020
Inquadramento
L'art. 28 c.p.c. attribuisce alle parti il potere di derogare convenzionalmente alla competenza per territorio del giudice, fatta eccezione per alcune ipotesi indicate dalla stessa disposizione normativa nella quale il criterio di collegamento della competenza per territorio è inderogabile (ad esempio, in tema di esecuzione forzata). L'accordo tra le parti consente, quindi, di attribuire la competenza ad un giudice che, in mancanza di esso, sarebbe stato incompetente. Viene, poi, all'art. 29 c.p.c. regolamenta la forma dell'accordo in questione che deve essere scritta ed indicare le controversie alle quali si riferisce. Non trascurabile, inoltre, appare agli effetti pratici, la precisazione effettuata dal comma 2 del predetto art. 29 c.p.c. laddove si stabilisce che l'accordo di deroga attribuisce una competenza esclusiva solo se le parti lo prevedono espressamente; in difetto si tratterà di una competenza “aggiuntiva” rispetto a quelle già regolate. Natura della convenzione
L'art. 28 c.p.c. stabilisce che le parti possono derogare alla competenza per territorio del giudice, fatta eccezione per alcune ipotesi indicate dalla stessa disposizione normativa nelle quali il criterio di collegamento della competenza per territorio è inderogabile. L'accordo tra le parti consente, quindi, di attribuire la competenza ad un giudice che, in mancanza di esso, sarebbe stato incompetente. La clausola derogativa della competenza è un negozio giuridico autonomo nell'ambito del contratto in cui sia stata inserita, con conseguente irrilevanza delle vicende relative a tale contratto anche ove venga richiesto l'annullamento, la risoluzione e la rescissione del contratto principale (Segrè, 297). La S.C. ha chiarito che la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cd. "clausola asimmetrica"), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l'altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass. civ., n. 15103/2016). Su un piano generale occorre considerare che tra i casi di inderogabilità non è compreso il foro stabilito dalle parti che, appunto perché pattizio e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata e non già inderogabile: pertanto tale foro, ancorché sia esclusivo, non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione e dell'assorbimento, ovvero del cumulo soggettivo previsto dall'art. 33 (Cass. civ., n. 4143/1985). Resta fermo, come chiarito nella giurisprudenza più recente, che gli stessi criteri legali di modificazione della competenza per territorio per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 ss. c.p.c. sono derogabili su accordo delle parti ai sensi dell'art. 28 dello stesso codice (Cass. civ., n. 7183/2014). Forma e contenuto della clausola di deroga
L'accordo deve risultare da atto scritto ad substantiam (Moscarini, 1772) e l'esistenza dello stesso non può essere quindi dimostrata mediante prova per testi o con qualunque altro mezzo (Segrè, 295). Nella recente giurisprudenza di legittimità è stata ritenuta efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate (Cass. civ., n. 16439/2019). L'accordo deve riferirsi a uno o più affari determinati, ossia deve specificare il rapporto o i rapporti giuridici cui le parti intendono riferirsi. La specificazione non serve quando l'accordo è contenuto nel documento di un contratto come clausola o condizione del contratto medesimo: in tal caso s'intende che si riferisce alle cause che potranno sorgere da quel contratto (Segrè,296). Peraltro, secondo l'impostazione che si è andata affermando in giurisprudenza, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso (Cass. civ., n. 8548/2017). Effetti della convenzione
L'accordo tra le parti consente, quindi, di attribuire la competenza ad un giudice che, in mancanza di esso, sarebbe stato incompetente. Tale competenza non è esclusiva ove le parti non lo prevedono espressamente, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, c.p.c., disposizione costantemente interpretata, in conformità alla propria formulazione, nel senso che il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma, altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. civ., n. 15219/2007). La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 15958/2018; Cass. civ., n. 10449/2001). La clausola contenuta in un contratto per adesione con la quale si designa un determinato foro come territorialmente competente per le controversie che possono sorgere dal contratto stesso ed espressamente approvata per iscritto, attribuisce al foro designato competenza esclusiva, ove siffatta clausola debba ritenersi formulata al fine di realizzare l'interesse della parte che l'ha predisposta, consistente nel togliere alla controparte la facoltà di promuovere giudizi in luogo diverso da quello indicato e non già di porre a disposizione della stessa un maggior numero di fori alternativi (Cass. civ., n. 2059/1982). Tuttavia, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass. civ., n. 20310/2016). La clausola contrattuale con la quale sia previsto un foro convenzionale esclusivo deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., dovendosi tuttavia, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale (Cass. civ., n. 15728/2015). Trattandosi di clausola onerosa, tale requisito non può ritenersi soddisfatto da un'unica sottoscrizione, che venga apposta dal contraente «per adesione» ad un foglio predisposto a stampa e contenente anche clausole non onerose, senza un espresso richiamo di detto patto derogatorio, difettando in tale ipotesi uno stretto collegamento fra il patto medesimo e la firma, idoneo ad evidenziare che esso sia stato singolarmente preso in esame dal sottoscrittore (cfr. già Cass. civ., n. 5832/1999). Ad ogni modo la clausola derogatoria può essere approvata da colui che vi presta adesione mediante la sottoscrizione apposta dopo il richiamo alla stessa, espresso soltanto in forma numerica in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto e non fa dubitare che essa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, ed è irrilevante che l'espressa approvazione si riferisca anche ad altre clausole particolarmente onerose, anch'esse indicate attraverso riferimento numerici, purché questi ultimi non coinvolgano l'intero contenuto del contratto in guisa da perdere ogni significato specifico. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente (Cass. civ., n. 4377/2017). Per altro verso, la natura convenzionale della clausola di deroga della competenza per territorio esclude, in linea di principio, che la stessa possa spiegare effetti nei confronti di parti che sono “terze” rispetto alla stessa.
Riferimenti
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